La singolare questione che è stata posta all’attenzione del Tribunale e poi della Corte d’Appello di Firenze, riguardava la fertilità del marito ed in particolare l’unilaterale decisione dello stesso, nascosta alla moglie, di non procedere ulteriormente nel ciclo di cure per giungere alla fecondazione assistita, in precedenza decisa in comune e ciò nonostante che la moglie si fosse sottoposta a terapie specifiche.

Sono stati di recente pubblicati gli ulteriori dati relativi alla categoria professionale degli avvocati in Italia, che indicano in oltre 230.000 i legali iscritti, (inclusi coloro che non hanno mai sostenuto l’esame di Stato ma hanno utilizzato lo stratagemma di recarsi in Spagna, Romania e simili, iscrivendosi nei relativi albi e chiedendo il trasferimento).

Per ciò che riguarda la casa coniugale, espressamente l’art. 337 sexies introdotto dal D.Lgs. n. 154/13 nel codice civile, stabilisce che, il godimento della casa familiare deve essere attribuito tenendo conto prioritariamente dell’interesse dei figli.
La giurisprudenza ha chiarito in maniera assolutamente univoca che la compressione del diritto di proprietà e quindi l’estromissione dalla casa del coniuge proprietario in favore dell’altro, con il quale vivono i figli minorenni o maggiorenni non autonomi, può essere statuita dal Tribunale (prima dal Presidente e poi con la sentenza finale) solo appunto nell’ipotesi in cui sussistano figli privi di autonomia.

Con la nuova normativa è stato introdotto l’istituto della negoziazione assistita (ispirato all’analogo istituto francese) nel dichiarato intento di sollevare i giudici da un rilevante carico di lavoro che poteva essere svolto tramite trattative dirette tra gli avvocati.

Attualmente quasi un matrimonio su due fallisce in Italia ed altrettanto dicasi per i rapporti di convivenza che, da qualche tempo, hanno superato statisticamente i rapporti coniugali.
Ogni anno, poco meno di duecentomila persone si separano e difficilmente riescono a ricostituire un rapporto sentimentale stabile.

Con la nuova normativa è stato introdotto l’istituto della negoziazione assistita (ispirato all’analogo istituto francese) nel dichiarato intento di sollevare i giudici da un rilevante carico di lavoro che poteva essere svolto tramite trattative dirette tra gli avvocati. Inoltre per alcune situazioni senza figli o con figli autonomi economicamente e senza accordi patrimoniali, ci si può separare o divorziare direttamente avanti all’Ufficiale dello Stato Civile.
Una nota è però comune ad entrambi gli istituti, (separazione e divorzio tramite l’accordo fra gli avvocati e separazione e divorzio direttamente avanti all’Ufficiale dello Stato Civile), e cioè che viene escluso in entrambi i casi ogni rapporto diretto fra la coppia che si deve separare o divorziare ed il magistrato, (il che potrebbe dar luogo a rilevanti pregiudizi per gli interessati proprio perchè manca un colloquio diretto con la necessaria equa valutazione delle situazioni contrapposte ).

Dopo cinque anni di convivenza matrimoniale, la moglie si rivolgeva al Tribunale Civile di Roma, richiedendo la pronunzia della separazione dei coniugi e contestualmente la condanna del marito a versarle ben 500mila euro di asseriti danni a causa della mancanza di rapporti sessuali.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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