La questione nasceva dalla circostanza per la quale entrambi i coniugi avevano costruito con denaro comune un fabbricato su un terreno di proprietà di uno solo di essi. Il terreno era pervenuto all’altro coniuge mediante la successione paterna. La moglie riteneva che, essendo i coniugi in comunione dei beni, il fabbricato dovesse ritenersi di proprietà al 50% e quindi fosse autorizzata a disporre del bene per la propria quota.
La questione nasce dalle istanze della nonna la quale rivendicava il proprio diritto di continuare a frequentare la nipotina, pur nella consapevolezza del grave turbamento della stessa, sussistendo un elevatissima conflittualità fra i genitori.
La vicenda nasce da un rapporto sentimentale tra una cittadina russa ed un cittadino italiano i quali intrattenevano un rapporto di convivenza duraturo e dall’unione nascevano due figli. A seguito di contrasti fra i genitori e risolto il rapporto di convivenza i bambini venivano collocati presso la madre ed affidati congiuntamente ad entrambi. Durante le vacanze estive la madre decideva di recarsi in vacanza in Russia (i bambini avevano anche la cittadinanza russa), ma terminato il mese di agosto non rientrava più in Italia contrariamente a quanto avevano stabilito i genitori.
In forza del vecchio art. 148 c..c ed ora dell’art. 316 bis c.c. nel testo modificato della riforma “Cartabia”, è previsto che, ove i genitori non adempiano al loro obbligo nei confronti dei figli, debbano provvedere gli altri ascendenti in ordine di prossimità.
Davvero singolare la vicenda di cui si è occupata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n° 13316 pubblicata il 16/05/2023 con la quale, a differenza di ciò che aveva fatto il Tribunale, viene riconosciuto all’anziana donna un assegno divorzile di € 400,00 a carico del marito.
L’art. 660 del Codice Penale punisce la molestia o il disturbo alle persone posto in essere per petulanza o per altro biasimevole motivo. Il tribunale di Sassari riteneva violata tale norma da parte del marito il quale si attaccava al campanello dell’abitazione della moglie dalla quale era separato.
Di estremo interesse è l’ordinanza della Cassazione n° 37577 del 22/12/2022 che ha affrontato un problema non infrequente, vale a dire del diritto della donna che cessi volontariamente un’attività lavorativa di poter pretendere egualmente l’assegno divorzile.
Con ordinanza n° 30476 depositata il 15/12/2022 la Corte Suprema è tornata in maniera innovativa e modificativa rispetto ai pregressi orientamenti sul diritto del coniuge titolare di assegno di mantenimento, per sè o per i figli, di poter iscrivere ipoteca sui beni del coniuge obbligato.
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