DUE RECENTI DECISIONI DELLA CASSAZIONE HANNO RIMESSO MANO ALLA QUESTIONE DEL MOMENTO IN CUI VIENE A CESSARE IL DIRITTO DEL FIGLIO AL MANTENIMENTO. L’UNA (9 DICEMBRE 2024 N. 31564) RELATIVAMENTE AD UN IPOTESI IN CUI L’INTERESSATO ERA FUORI CORSO ALL’UNIVERSITÀ DA VARI ANNI, NON SVOLGENDO PIÙ ALCUN ESAME, L’ALTRA (CASS. 9 DICEMBRE 2024 N. 31555) DI UNA RAGAZZA CHE, PUR LAUREATA, PER PROBLEMATICHE FISICHE, NON RIUSCIVA A RINVENIRE FACILMENTE UN’ATTIVITÀ LAVORATIVA
La determinazione nel momento della cessazione dell’obbligo di mantenimento per i figli è una delle problematiche più dibattute in dottrina e giurisprudenza e cioè come possa determinarsi in modo univoco e certo, il momento in cui viene a cessare l’obbligo di contribuzione da parte dei genitori.
La problematica nasce dalla genericità della norma che statuisce come l’obbligo viene a cessare allorché il figlio maggiorenne divenga autonomo ovvero la mancata autonomia sia a lui imputabile.
La problematica nasce dalla genericità della norma che statuisce come l’obbligo viene a cessare allorché il figlio maggiorenne divenga autonomo ovvero la mancata autonomia sia a lui imputabile.
NON ESCLUDE IL REATO LA CIRCOSTANZA CHE L’INTERESSATO VIVA NELL’ABITAZIONE COMUNE MA È SUFFICIENTE COME CHI CARPISCA LA VOCE ALTRUI NON SIA PARTECIPE AL DIALOGO
La sentenza n. 39550 emessa il 28 Ottobre 2024 dalla Corte di Cassazione è singolare almeno sotto due aspetti.
Da un lato in quanto si pone in contrasto con altre decisioni della Cassazione sullo stesso tema.
Secondariamente perché le parti del processo sono una donna magistrato particolarmente gelosa (con ragione) del marito medico anestesista.