Per ciò che riguarda la casa coniugale, espressamente l’art. 337 sexies introdotto dal D.Lgs. n. 154/13 nel codice civile, stabilisce che, il godimento della casa familiare deve essere attribuito tenendo conto prioritariamente dell’interesse dei figli. La giurisprudenza ha chiarito in maniera assolutamente univoca che la compressione del diritto di proprietà e quindi l’estromissione dalla casa del coniuge proprietario in favore dell’altro, con il quale vivono i figli minorenni o maggiorenni non autonomi, può essere statuita dal Tribunale (prima dal Presidente e poi con la sentenza finale) solo appunto nell’ipotesi in cui sussistano figli privi di autonomia.
Con la nuova normativa è stato introdotto l’istituto della negoziazione assistita (ispirato all’analogo istituto francese) nel dichiarato intento di sollevare i giudici da un rilevante carico di lavoro che poteva essere svolto tramite trattative dirette tra gli avvocati.
Attualmente quasi un matrimonio su due fallisce in Italia ed altrettanto dicasi per i rapporti di convivenza che, da qualche tempo, hanno superato statisticamente i rapporti coniugali. Ogni anno, poco meno di duecentomila persone si separano e difficilmente riescono a ricostituire un rapporto sentimentale stabile.
Con la nuova normativa è stato introdotto l’istituto della negoziazione assistita (ispirato all’analogo istituto francese) nel dichiarato intento di sollevare i giudici da un rilevante carico di lavoro che poteva essere svolto tramite trattative dirette tra gli avvocati. Inoltre per alcune situazioni senza figli o con figli autonomi economicamente e senza accordi patrimoniali, ci si può separare o divorziare direttamente avanti all’Ufficiale dello Stato Civile. Una nota è però comune ad entrambi gli istituti, (separazione e divorzio tramite l’accordo fra gli avvocati e separazione e divorzio direttamente avanti all’Ufficiale dello Stato Civile), e cioè che viene escluso in entrambi i casi ogni rapporto diretto fra la coppia che si deve separare o divorziare ed il magistrato, (il che potrebbe dar luogo a rilevanti pregiudizi per gli interessati proprio perchè manca un colloquio diretto con la necessaria equa valutazione delle situazioni contrapposte ).
Dopo cinque anni di convivenza matrimoniale, la moglie si rivolgeva al Tribunale Civile di Roma, richiedendo la pronunzia della separazione dei coniugi e contestualmente la condanna del marito a versarle ben 500mila euro di asseriti danni a causa della mancanza di rapporti sessuali.
Accanto alla separazione ed al divorzio, il codice prevede la pronunzia della nullità del matrimonio in alcune tassative ipotesi con l’effetto di ritenere invalido il vincolo fin dalla sua origine, a differenza della separazione o del divorzio ove si opera nei confronti di un matrimonio già perfettamente valido.
Capita che un genitore, in genere il padre, si renda inadempiente non solo sotto il profilo economico al mantenimento, ipotesi peraltro sanzionata anche dall’art. 570 del codice penale quale violazione degli obblighi di assistenza familiare, ma anche semplicemente facendo mancare la sua presenza, non adempiendo agli incontri statuiti dal giudice, o comunque ponendo in essere comportamenti che arrechino pregiudizio al figlio o ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento. Se poi neanche riconosce il proprio figlio, costretto a vivere con uno solo dei genitori, il danno va risarcito adeguatamente e, se l’obbligato muore in corso di causa, il debito passa agli eredi.
Il Tribunale gli riconosce un risarcimento del danno patrimoniale per oltre 10mila euro. La Corte d’Appello e la Cassazione viceversa, annullano il provvedimento in quanto il tradimento non si era sostanziato in comportamenti pubblici lesivi della dignità personale del coniuge.
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