In forza del vecchio art. 148 c..c ed ora dell’art. 316 bis c.c. nel testo modificato della riforma “Cartabia”, è previsto che, ove i genitori non adempiano al loro obbligo nei confronti dei figli, debbano provvedere gli altri ascendenti in ordine di prossimità.
Davvero singolare la vicenda di cui si è occupata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n° 13316 pubblicata il 16/05/2023 con la quale, a differenza di ciò che aveva fatto il Tribunale, viene riconosciuto all’anziana donna un assegno divorzile di € 400,00 a carico del marito.
L’art. 660 del Codice Penale punisce la molestia o il disturbo alle persone posto in essere per petulanza o per altro biasimevole motivo. Il tribunale di Sassari riteneva violata tale norma da parte del marito il quale si attaccava al campanello dell’abitazione della moglie dalla quale era separato.
Di estremo interesse è l’ordinanza della Cassazione n° 37577 del 22/12/2022 che ha affrontato un problema non infrequente, vale a dire del diritto della donna che cessi volontariamente un’attività lavorativa di poter pretendere egualmente l’assegno divorzile.
Con ordinanza n° 30476 depositata il 15/12/2022 la Corte Suprema è tornata in maniera innovativa e modificativa rispetto ai pregressi orientamenti sul diritto del coniuge titolare di assegno di mantenimento, per sè o per i figli, di poter iscrivere ipoteca sui beni del coniuge obbligato.
Molto spesso, dopo un processo di separazione, ciascuno degli interessati tende a ricrearsi una nuova famiglia, comunque cerca un mutamento nella propria vita, nelle proprie abitudini e nelle proprie frequentazioni e talvolta compare la necessità di spostarsi dalla città ove si è sempre vissuti con il precedente coniuge. La questione finisce nelle aule di giustizia allorché i minori seguono la madre pregiudicando o comunque riducendo drasticamente il diritto dell’altro genitore di visita e di avere con sé il bambino.
Allorchè i coniugi abbiano prescelto il regime di comunione dei beni, tutti gli acquisti effettuati dall'uno e dall'altro si considerano in comproprietà pro indiviso di entrambi.
Niente più diritto a mantenere il pregresso tenore di vita. L'assegno divorzile spetta soltanto se non si è autonomi ecconomicamente. Dopo ventisette ani cambia l'interpretazione della legge divorzile. Una questione che interessa migliaia di donne.
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