Il minore rimpatria solo se il genitore è idoneo

Una interessantissima questione che sta divenendo di estrema frequenza a fronte dei matrimoni misti tra donne italiane e uomini stranieri, è stata affrontata dalla Cassazione che ha censurato il comportamento del Tribunale dei Minori che aveva inspiegabilmente autorizzato il rimpatrio di una bambina negli U.S.A. con il padre, sottraendola alla madre in Italia, senza valutazione alcuna sulla idoneità del richiedente con precedenti per droga, alcolismo e stati di detenzione.

Dopo il matrimonio contratto in Italia tra una ragazza napoletana ed un militare di leva americano di stanza in Italia, era nata una bambina.
Successivamente i coniugi si erano trasferiti negli U.S.A. ove il marito era stato assegnato ad una base Nato in Florida.
Nel 2012 la donna con la bambina ed il marito erano tornati in Italia per assistere, come dichiarato, il padre di lei infermo. Il militare aveva acconsentito al trasferimento che si sarebbe dovuto prolungare fino al 2013, ma era tornato subito dopo in Florida dove avrebbe dovuto iniziare gli studi universitari.
In realtà la madre non aveva la minima intenzione di tornare con la bimba in U.S.A. e presentava nel 2012 ricorso per separazione con addebito, eccependo che la vita coniugale era divenuta impossibile per il comportamento del coniuge dedito all’alcolismo, all’uso di stupefacenti sottolineando che, per tali motivi, era anche stato arrestato in patria. 
Il padre a propria volta presentava, ed otteneva, la pronunzia del divorzio al Tribunale di Palm Beach;  contestualmente richiedeva al Tribunale dei minori italiano il rimpatrio della minore residente sulla carta negli Stati Uniti sulla base della Convenzione Internazionale dell’Aja del 25 ottobre 1980 che appunto prevede il diritto in tal senso.

Il Tribunale dei Minori dispone il rimpatrio
Il giudice minorile singolarmente disponeva la restituzione della bambina al padre, accogliendo il ricorso e dichiarando che, i comportamenti paterni, pur censurabili non erano idonei a dimostrare l’incapacità genitoriale del militare americano, né sussisteva incompatibilità per ragioni psichiche o per atti di violenza familiare del padre; del tutto irrilevante era la domanda di affidamento esclusivo presentata dalla madre al Tribunale ordinario, istanza inammissibile nel procedimento di restituzione del minore. Altrettanto irrilevante era la circostanza che la madre non avrebbe potuto seguire la figlia negli U.S.A. essendole scaduta la carta verde.

L’intervento della Corte Suprema
Di parere diametralmente opposto (fortunatamente) è stata la Cassazione (sentenza n.16043 del 29 luglio 2015), che ha censurato il provveduto del Tribunale dei minori rilevando che non era per nulla stata valutata la capacità di custodia del padre, arrestato per guida in stato di ubriachezza e sottoposto a cicli di riabilitazione, e soprattutto non era stata per nulla considerata l’incapacità di un uomo tossicodipendente ed alcolista di accudire da solo  una bimba in tenera età.
Il Tribunale avrebbe dovuto accertare se il padre in Italia esercitasse effettivamente il potere di affidamento (art. 12 della Convenzione dell’Aja), tanto più che il divorzio pronunciato in America sembrava attribuire l’affidamento alla madre e solo un diritto di visita al padre.

The best interest for the child
Ancora di più la decisione del Giudice minorile era viziata perché non aveva tenuto conto dei principi fondamentali contenuti nella Grande Camera della  Cedu (Neulinger 6 luglio 2010) laddove il principio del “migliore interesse per il bambino” costituisce il principio superiore al quale bisogna attenersi anche nel processo  di “Restituzione di minore”.
Cosa altrettanto grave è che il Tribunale non aveva valutato il gravissimo rischio personale e psichico nell’inviare una minore in uno Stato nel quale la bambina non poteva neanche comunicare con il padre non conoscendo la lingua, padre che dati i precedenti, la dedizione all’alcolismo ed alla droga, lo stato di detenzione, la sottoposizione a cicli obbligatori di rieducazione, non avrebbe certo potuto istaurare alcun rapporto educativo con la figlia.

Alcune brevi considerazioni
Neanche il principio “Summum jus summa iniuria” può essere invocato per giustificare un provvedimento così superficiale, grossolano ed approssimativo assunto dal Tribunale dei minori che è stato annullato, supponiamo con gravissimi pregiudizi psichici ed economici della madre.
Ci viene legittimamente da chiedere quale mai sarebbe stato il destino della bambina se la madre non fosse stata in grado di interporre tempestivamente ricorso alla Corte Suprema e come mai una realtà comprensibile a chiunque non sia stata minimamente compresa dal giudice minorile, il quale non è stato neanche in grado di adattare le norme alla Giustizia sostanziale.
Mi raccontava un anziano magistrato che, di fronte alla fattispecie prospettata, prima decideva la sentenza e poi statuiva quali norme adattare al caso concreto.
Evidentemente a molti altri magistrati, dall’alto dei loro sofismi giuridici, manca semplicemente il buon senso.
Peccato che a farne le spese talvolta siano i soggetti più indifesi. 

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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