La separazione dei coniugi dà luogo molto spesso a lunghi e sgradevolissimi contrasti circa i rapporti personali intercorsi durante il matrimonio, contrasti che, finiti in un’aula di Giustizia e messi alla mercé di testimoni e consulenti, finiscono con l’amplificarsi a dismisura, in un carosello di accuse e di controaccuse e di pretese al di fuori di ogni ragionevolezza, in nome del principio secondo cui, per ottenere qualche risultato, è sempre bene richiedere almeno dieci volte tanto.
Il tutto ovviamente con gravissimo pregiudizio per i contendenti ma più frequentemente per i figli, che vengono strumentalizzati quali chiavi di volta per ottenere l’assegnazione della casa ed il mantenimento nella misura più elevata possibile.

L’Italia, anche in virtù di un retaggio storico, sociale e religioso, ha sempre preferito il matrimonio regolare “consacrato”, sia di fronte alla legge che di fronte alla religione.
Questa è stata la scelta del legislatore italiano, scelta che non tutte le nazioni hanno però condiviso, considerandola troppo rigorosa.

L’autonomia economica raggiunta dal figlio,  che fa cessare l’obbligo del padre di dover provvedere al mantenimento, è prevista sia dall’art. 9 della legge divorzile n° 898/70 e successive modifiche, sia dal recentissimo articolo 337 quinquies introdotto nel Codice Civile dalla legge n° 28/12/2013 n° 154.

Un problema frequente per il coniuge che ottenga dal tribunale il mantenimento per sé o per i figli, è quello di poter effettivamente esercitare tale diritto, laddove talvolta il coniuge obbligato, per sottrarsi all’adempimento,  pone in essere una serie di atti artatamente finalizzati alla trasformazione di un facoltoso manager in un frequentatore della mensa della Caritas locale. La tutela prevista dal comma dell’art. 7, comma 7 della legge divorzile n. 898/70 e successive modifiche, consiste nel potere ottenere da parte del Tribunale tempestivamente il sequestro dei beni del coniuge obbligato tenuto al versamento dell’assegno.

“La prostituzione tra adulti deve essere soggetta a tassazione, poiché è un’attività lecita” così argomenta la Suprema Corte.
Secondo la Commissione affari sociali della camera le prostitute in Italia possono essere computate in circa 70.000 alle quali va aggiunto un numero consistente di travestiti e transessuali.
Di fronte a tale offerta vi è una richiesta stimata di circa 2 milioni di clienti, per un fatturato ad oggi calcolato in  54 miliardi  di euro (più del fatturato della Fiat Italia).

Chi sperava di ottenere un rendimento dal proprio appartamento e chi ha investito la propria liquidazione nella casa è rimasto deluso e  amareggiato.
Quando la tassazione arriva al 60% o più del rendimento dell’immobile sul quale il cittadino aveva fiduciosamente e faticosamente  investito tutti i propri risparmi, il prelievo non può più essere considerata una forma legittima di tassazione, ma diviene, sfuggendo peraltro ad ogni criterio di proporzionalità, un’illegale espropriazione, ingiustificata ed incostituzionale, delle legittime aspettative e  del reddito.

L’azione penale prevista dall’art. 570 c.p. punisce chiunque, abbandonando il domicilio domestico o osservando una condotta contraria all’ordine o alla morale della famiglia, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge, con la reclusione fino ad un anno o con una multa fino ad € 1.032.

L’ex coniuge con il divorzio perde, ovviamente, ogni diritto ereditario. Tuttavia (come si è già detto: vedi articolo correlato a questo) la riforma della normativa divorzile (legge n. 898/70 e successive modifiche), per sopperire alla situazione per cui, con la morte del soggetto obbligato, in genere il marito, la donna perde la possibilità di continuare a percepire l’assegno periodico essenziale per la propria sopravvivenza, ha inserito una disposizione (l’art. 9 bis) secondo la quale “A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro, qualora versi in stato di bisogno, il Tribunale dopo il decesso dell’obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell’eredità…”.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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