Il 1 giugno 2012 è stata depositata in Cassazione la sentenza n. 8862/2012 che si pone in contrasto con un costante precedente orientamento giurisprudenziale secondo il quale il tradimento di un coniuge poteva comportare l’addebito della separazione ma non un risarcimento in termini economici. Ora la Suprema Corte ha rivisto il principio, rivalutando la lesione del diritto alla salute costituzionalmente garantito a causa della violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale.
A seguito del processo di separazione dei coniugi, il Tribunale attribuiva alla moglie un congruo assegno di mantenimento. Successivamente, dalla intempestiva nascita di un bambino, il marito si accorgeva che la moglie lo aveva tradito già durante il rapporto coniugale. Essendo passata la sentenza in giudicato, attivava il procedimento di revocazione per ottenere l’annullamento del mantenimento, stante l’evidenza della colpevolezza della moglie.
E’ frequente ormai da qualche tempo il fenomeno dei coniugi i quali, stante il momento di crisi, si rivolgono al tribunale per richiedere la separazione consensuale non perché realmente ritengano di separarsi, ma al solo fine di trasferire, in esenzione di imposta, i beni all’altro coniuge sottraendoli così ai creditori di uno di essi.
L’art. 8 della legge divorzile n° 898/70 e successive modifiche, ai commi da tre a sette ha introdotto una procedura rapidissima per ottenere il pagamento del mantenimento per il figlio e dell’assegno divorzile per la moglie, direttamente dal datore di lavoro dell’ex coniuge.
Accanto alla tutela offerta dai normali mezzi di esecuzione forzata previsti dall’ordinamento, l’art. 156 del codice civile in tema di separazione prevede espressamente una serie di mezzi di tutela a favore del coniuge avente diritto all’assegno di mantenimento.
Il Tribunale di Roma, in una recentissima sentenza, ha affrontato il problema della casa occupata dal figlio e inutilmente reclamata dalla madre, al punto che questa è stata costretta a rivolgersi al giudice per ottenerne il rilascio.
Si riteneva, con l’entrata in vigore della legge n. 54/06, che fosse stato posto definitivamente termine alle ingiustizie subite dai padri, di fatto estromessi dalla gestione della prole. Molti tuttora sono convinti che i periodi di permanenza del bambino presso ciascun genitore con la disciplina attuale siano paritari.
Osserviamo, innanzi tutto, a differenza di quanto avviene nel divorzio, che in caso di separazione la pensione di reversibilità è sempre dovuta al coniuge superstite (in genere la moglie), anche se la separazione sia stata a lei addebitata.
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