Un problema frequente per il coniuge che ottenga dal tribunale il mantenimento per sé o per i figli, è quello di poter effettivamente esercitare tale diritto, laddove talvolta il coniuge obbligato, per sottrarsi all’adempimento,  pone in essere una serie di atti artatamente finalizzati alla trasformazione di un facoltoso manager in un frequentatore della mensa della Caritas locale. La tutela prevista dal comma dell’art. 7, comma 7 della legge divorzile n. 898/70 e successive modifiche, consiste nel potere ottenere da parte del Tribunale tempestivamente il sequestro dei beni del coniuge obbligato tenuto al versamento dell’assegno.

“La prostituzione tra adulti deve essere soggetta a tassazione, poiché è un’attività lecita” così argomenta la Suprema Corte.
Secondo la Commissione affari sociali della camera le prostitute in Italia possono essere computate in circa 70.000 alle quali va aggiunto un numero consistente di travestiti e transessuali.
Di fronte a tale offerta vi è una richiesta stimata di circa 2 milioni di clienti, per un fatturato ad oggi calcolato in  54 miliardi  di euro (più del fatturato della Fiat Italia).

Chi sperava di ottenere un rendimento dal proprio appartamento e chi ha investito la propria liquidazione nella casa è rimasto deluso e  amareggiato.
Quando la tassazione arriva al 60% o più del rendimento dell’immobile sul quale il cittadino aveva fiduciosamente e faticosamente  investito tutti i propri risparmi, il prelievo non può più essere considerata una forma legittima di tassazione, ma diviene, sfuggendo peraltro ad ogni criterio di proporzionalità, un’illegale espropriazione, ingiustificata ed incostituzionale, delle legittime aspettative e  del reddito.

L’azione penale prevista dall’art. 570 c.p. punisce chiunque, abbandonando il domicilio domestico o osservando una condotta contraria all’ordine o alla morale della famiglia, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge, con la reclusione fino ad un anno o con una multa fino ad € 1.032.

L’ex coniuge con il divorzio perde, ovviamente, ogni diritto ereditario. Tuttavia (come si è già detto: vedi articolo correlato a questo) la riforma della normativa divorzile (legge n. 898/70 e successive modifiche), per sopperire alla situazione per cui, con la morte del soggetto obbligato, in genere il marito, la donna perde la possibilità di continuare a percepire l’assegno periodico essenziale per la propria sopravvivenza, ha inserito una disposizione (l’art. 9 bis) secondo la quale “A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro, qualora versi in stato di bisogno, il Tribunale dopo il decesso dell’obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell’eredità…”.

L’esibizione di muscoli da parte dell’Agenzia delle Entrate, la pubblicità sui mass media dei blitz da parte della Guardia di Finanza, la “pubblicità” giornaliera sulla scoperta evasori, la sbandierata inquisizione fiscale che nulla ha da invidiare ai sistemi totalitari, l’invio di innumerevoli lettere ai contribuenti dal tenore vagamente intimidatorio ove si manifesta chiaramente l’esercizio da parte dello Stato del più minuzioso controllo ad personam segnalando l’incongruenza della dichiarazione dei redditi in rapporto ai beni acquistati o posseduti o con il tenore di vita, sono tutti sistemi volutamente preordinati e studiati a tavolino per “stimolare” i cittadini a versare il dovuto allo Stato.

Il 1 giugno 2012 è stata depositata in Cassazione la sentenza n. 8862/2012 che si pone in contrasto con un costante precedente orientamento giurisprudenziale secondo il quale il tradimento di un coniuge poteva comportare l’addebito della separazione ma non un risarcimento in termini economici. Ora la Suprema Corte ha rivisto il principio, rivalutando la lesione del diritto alla salute costituzionalmente garantito a causa della violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale.

A seguito del processo di separazione dei coniugi, il Tribunale attribuiva alla moglie un congruo assegno di mantenimento. Successivamente, dalla intempestiva nascita di un bambino, il marito si accorgeva che la moglie lo aveva tradito già durante il rapporto coniugale. Essendo passata la sentenza in giudicato, attivava il procedimento di revocazione per ottenere l’annullamento del mantenimento, stante l’evidenza della colpevolezza della moglie.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg
  • 008.jpg
  • 009.jpg
  • 010.jpg
  • 011.jpg
  • 012.jpg
  • 013.jpg
  • 014.jpg
  • 015.jpg
  • 016.jpg

Abbiamo aggiornato la nostra Privacy e Cookie Policy. Se vuoi saperne di più, o se vuoi modificare il tuo consenso clicca su "Maggiori informazioni". Cliccando su "Accetto" all'utilizzo dei cookie impiegati dal nostro sito. Maggiori informazioni