La legge n° 54/06, oltre che introdurre l’affidamento condiviso, ha risolto una grave lacuna del sistema giudiziario in tema di separazione e divorzio, laddove, allorché il Presidente, alla prima udienza di comparizione dei coniugi, errava nell’assunzione dei provvedimenti provvisori, ben difficilmente era possibile ottenere una modifica per tutta la durata del processo, (anche perché spesso il Magistrato che svolgeva la funzione di Presidente, poi era lo stesso che veniva incaricato dell’istruttoria quindi difficilmente era disposto a riconoscere un proprio errore).

Anche se le differenze tra uomini e donne sono davanti agli occhi di tutti, in realtà i comportamenti dell’uno e dell’altro sesso, appaiono poi al momento in cui il matrimonio e la convivenza non funzionano più, talvolta inspiegabili agli occhi all’altro partner.

Il diritto al risarcimento del danno, derivante dall’inadempimento delle obbligazioni matrimoniali, di norma veniva escluso dalla giurisprudenza.
Tale orientamento, poggiava sulla considerazione secondo la quale, dalla separazione personale dei coniugi, può nascere sul piano economico, a prescindere dai provvedimenti sull’affidamento, collocamento dei figli e sull’assegnazione della casa coniugale, solo il diritto al mantenimento, a carico dell’uno ed a favore dell’altro, sempreché ne ricorrano le circostanze specificatamente previste dalla legge.

Come è noto la casa coniugale viene sempre assegnata al coniuge con il quale vivono i figli minorenni o maggiorenni non autonomi (normalmente la donna).
Infatti l’assegnazione della casa familiare è prevista dall’art. 155 quater c.c. nella nuova formulazione della legge 54/06 che stabilisce come “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli”.

Poco tempo fa si recava presso il nostro studio un simpatico cameriere quasi sessantenne il quale, lamentando che la moglie dopo la menopausa rifiutava i…vari tipi di rapporti sessuali a lui graditi, intendeva richiedere al tribunale la separazione dei coniugi con addebito al partner, asseritamente non avendo questa adempiuto in modo adeguato ai doveri che il marito riteneva essere insiti nel contratto matrimoniale.
Apparentemente la legge non si dovrebbe occupare di questioni così personali come i rapporti fisici fra i coniugi; tuttavia così non è, almeno esaminando la copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità sul punto.

L’assegnazione della casa familiare è sempre stato uno di quei problemi sul quale si sono scontrate le più diverse opinioni in dottrina ed in giurisprudenza, dibattute tra la necessità di preservare i diritti del legittimo proprietario e la doverosa tutela della prole e del coniuge più debole.

E’ sempre molto difficile spiegare ad un cliente, il quale si reca dall’avvocato con intenzioni bellicose dopo aver scoperto l’adulterio della moglie che, in realtà, dallo scontro giudiziario egli uscirà in modo malconcio e disastroso.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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