L’esibizione di muscoli da parte dell’Agenzia delle Entrate, la pubblicità sui mass media dei blitz da parte della Guardia di Finanza, la “pubblicità” giornaliera sulla scoperta evasori, la sbandierata inquisizione fiscale che nulla ha da invidiare ai sistemi totalitari, l’invio di innumerevoli lettere ai contribuenti dal tenore vagamente intimidatorio ove si manifesta chiaramente l’esercizio da parte dello Stato del più minuzioso controllo ad personam segnalando l’incongruenza della dichiarazione dei redditi in rapporto ai beni acquistati o posseduti o con il tenore di vita, sono tutti sistemi volutamente preordinati e studiati a tavolino per “stimolare” i cittadini a versare il dovuto allo Stato.

Il 1 giugno 2012 è stata depositata in Cassazione la sentenza n. 8862/2012 che si pone in contrasto con un costante precedente orientamento giurisprudenziale secondo il quale il tradimento di un coniuge poteva comportare l’addebito della separazione ma non un risarcimento in termini economici. Ora la Suprema Corte ha rivisto il principio, rivalutando la lesione del diritto alla salute costituzionalmente garantito a causa della violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale.

A seguito del processo di separazione dei coniugi, il Tribunale attribuiva alla moglie un congruo assegno di mantenimento. Successivamente, dalla intempestiva nascita di un bambino, il marito si accorgeva che la moglie lo aveva tradito già durante il rapporto coniugale. Essendo passata la sentenza in giudicato, attivava il procedimento di revocazione per ottenere l’annullamento del mantenimento, stante l’evidenza della colpevolezza della moglie.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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