Di estremo interesse è l’intervento della Corte di Cassazione con l’ordinanza di ben 20 pagine (n° 40490 depositata il 16/12/2021) con la quale veniva affrontato il problema della revoca o della limitazione della responsabilità genitoriale, ex art. 330 e 333 c.c. (si trattava di una madre con gravi problemi psichiatrici e di un padre scarsamente collaborativo non convivente), senza che al minore sia stato nominato un difensore.
La violazione di tale obbligo comporta ora, secondo la Corte, la remissione della causa al giudice di I grado che dovrà provvedere in tal senso.

Con una nuova marcia indietro, la Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 32198 pubblicata il 5/11/2021 cambia nuovamente opinione.
Ora una donna divorziata che abbia instaurato una stabile convivenza con un nuovo compagno, può egualmente aver diritto a conservare l’assegno divorzile, contrariamente all’orientamento che si era ormai consolidato non solo nell’ambito del divorzio, ma anche in parte nell’ambito della separazione dei coniugi.

Cassazione a Sezioni Unite: ponendo fine ad un contrasto che durava da decenni, è stata pubblicata prima delle vacanze estive, il 29/07/2021 la sentenza n. 21761, con la quale si è statuito il diritto degli avvocati di trascrivere direttamente il provvedimento relativo alla cessione dei diritti reali in favore di un coniuge e/o dei figli nell’ambito della separazione e/o del divorzio, senza passare per il rogito notarile.

La questione molto comune nelle aule di giustizia è quella che riguarda la pretesa di mariti o mogli, dopo la separazione, di richiedere all’altro, proprietario esclusivo della casa, la restituzione di tutte le somme spese per la sistemazione o la ristrutturazione dell’alloggio stesso.

Un giro di vite della Corte di Cassazione con la sentenza n° 12763 depositata il 13/05/2021 nei confronti di quei superficiali provvedimenti del Tribunale dei Minori che talvolta con discutibile facilità dispongono la limitazione o l’esclusione della responsabilità genitoriale senza adeguate motivazione o quanto meno, senza una idonea istruttoria.

Le associazione dei padri accolsero con indubbio giubilo la promulgazione della legge n° 54/2006 che per la prima volta introduceva il principio dell’affidamento condiviso del minore.
Con la tripartizione delle decisioni del giudice in tema di affidamento (di norma condiviso), collocamento (determinazione della residenza del figlio) e responsabilità genitoriale (decisioni ordinarie e straordinarie sul minore) si ipotizzava che, finalmente in questa maniera i padri, avrebbero avuto lo stesso tempo da passare con il minore rispetto quanto era concesso alla madre.
Le cose, come sappiamo, non andarono così.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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