La situazione in cui ci troviamo inaspettata e senza alcuna precedente esperienza in tal senso, tra gli altri effetti ha comportato quello della forzata coabitazione tra familiari, coniugi e compagni all’interno di uno stesso alloggio 24 ore su 24. Secondo alcuni, tale forzata coabitazione porterà inevitabilmente all’acuirsi di quelli che erano i contrasti, prima sopiti dalla lontananza, invece ora accentuati dalla presenza, costante e continua, all’interno della stessa abitazione, sicché scherzosamente si ipotizza un incremento di lavoro per gli avvocati al termine dell’emergenza sanitaria.

Di particolare interesse è la sentenza n° 6926 depositata il 21 febbraio 2020 dalla Corte di Cassazione penale che annullava la condanna di un imprenditore il quale, dopo aver subito la notifica della cartella di pagamento, cedeva le quote della sua società al coniuge, impedendo quindi all’amministrazione fiscale di poter procedere all’esecuzione forzata.

Il padre domandava al Tribunale di annullare l’assegno di mantenimento per il figlio che si dichiarava depresso, rilevando che ormai a trentadue anni non sussistesse più il diritto al mantenimento.
Per di più essendosi lo stesso laureato in archeologia poteva provvedere alla ricerca di un lavoro ed al proprio sostentamento.

A poco a poco la giurisprudenza sta rivedendo, o più esattamente demolendo i principi che erano stati fissati dalla famosa decisione della Cassazione n° 11504 del 2017 con la quale era stato escluso il diritto all’assegno divorzile in favore della donna ritenendo che il matrimonio facesse cessare ogni obbligo vicendevole.
Ciò con la sola eccezione della mancanza di un reddito adeguato, reddito che secondo la giurisprudenza di merito era stato indicato in circa € 1.000,00.
Dunque al di sopra di tale soglia l’assegno divorzile non doveva più tenere conto del tenore di vita, ma doveva semplicemente essere negato.

La questione esaminata dall’ordinanza n° 27207 del 23/10/2019 della I Sezione Civile della Cassazione è particolarmente frequente allorchè i figli rifiutino di vedere l’altro genitore.
Quasi sempre tale atteggiamento è provocato dall’influenza della madre nei confronti del minore al quale l’altro genitore viene additato quale responsabile del fallimento dell’unione, della crisi anche economica della famiglia, come persona indegna o peggio.

L’accordo di separazione tra i coniugi con il quale si trasferisce la proprietà di un immobile, anche se non contenente i dati catastali, ma con le esatte individuazioni del bene, non ha soltanto effetti obbligatori, ma trasferisce immediatamente l’immobile indicato.
Ciò perché il verbale firmato dalle parti, risponde ad uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti, ed è irrilevante che sia carente di alcuni requisiti tipici della vendita.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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