L’addebito della separazione sanziona il comportamento di un coniuge allorché questo sia in contrasto o contrario ai doveri scaturenti dal rapporto matrimoniale.
La separazione può essere addebitata al coniuge che nasconde l’infertilità e poi decide unilateralmente di interrompere i tentativi di fecondazione assistita.

L’omosessualità di per sé stessa non può costituire un motivo di addebito della separazione.
Deve ritenersi che, quand’anche rispondesse a verità che il coniuge si sia scoperto omosessuale in costanza di matrimonio, detta circostanza da sola non sarebbe da sé sufficiente a integrare l’addebito della separazione dovendosi ritenere anzi ben comprensibile che chi si trovi a vivere un simile travaglio esistenziale senta come «intollerabile» il protrarsi della convivenza matrimoniale.

Pur essendo incontestata tra le parti la mancanza di rapporti sessuali durante i cinque anni di matrimonio non può essere accolta la domanda di divorzio immediato del marito, ritenendo il giudice che non possono avere valore probatorio le dichiarazioni, pur concordi dei coniugi, in quanto trattandosi di diritti ed obblighi sottratti dalla disponibilità delle parti, la circostanza dell’inconsumazione non può costituire oggetto, né di confessione, né di giuramento. Ragionare diversamente comporterebbe l’introduzione di fatto di un’ipotesi surrettizia di immediato divorzio per mera volontà delle parti, non prevista dal legislatore. Quanto alla domanda di addebito avanzata dalla moglie, con annessa richiesta risarcitoria di € 500.000,00 il Tribunale rilevava come, a prescindere dal rilievo che la confessione, pur comune, non era comunque idonea a provare la circostanza della inconsumazione e nella specie sarebbe stato comunque inutile procedere all’ispezione medico legale sul corpo della moglie, posto che pacificamente la coppia prima del matrimonio aveva avuto relazioni sessuali complete, comunque la domanda è infondata laddove la questione e l’argomento è talmente intimo e privato e la situazione è così radicata nel tempo, essendo decorsi cinque anni, che molto verosimilmente la causa dell’inesistenza dei rapporti sessuali, al di là dell’addebito che ciascuno richiedeva a carico dell’altro, non poteva essere individuata neanche dai coniugi stessi. Dunque il Tribunale rigettava sia la domanda risarcitoria, peraltro irreale, della moglie, sia la domanda di pronuncia di immediato divorzio del marito.

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La parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, ha l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, é onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (respinta, nella specie, la richiesta di addebito avanzata dalla ricorrente, che non aveva offerto siffatta dimostrazione, né per l'effetto il coniuge, che pur aveva ammesso l'infedeltà, era tenuto ad assolvere al proprio contrario onere probatorio).

In tema di addebito della separazione, va esclusa la responsabilità della crisi coniugale in capo al coniuge che, anche nella fase fortemente conflittuale del matrimonio, abbia rispettato i propri doveri coniugali, avendo tradito l'altro coniuge quando ormai era iniziata una profonda rottura.

In riferimento all'obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa, la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l'infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale non può giustificare, da sola, una pronuncia di addebito della separazione, qualora una tale condotta sia successiva al verificarsi di un'accertata situazioni di intollerabilità della convivenza, sì da costituire non la causa di detta intollerabilità ma una sua conseguenza.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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