La parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, ha l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, é onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (respinta, nella specie, la richiesta di addebito avanzata dalla ricorrente, che non aveva offerto siffatta dimostrazione, né per l'effetto il coniuge, che pur aveva ammesso l'infedeltà, era tenuto ad assolvere al proprio contrario onere probatorio).