Cassazione n. 16089 del 21 settembre 2012

L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale non può giustificare, da sola, una pronuncia di addebito della separazione, qualora una tale condotta sia successiva al verificarsi di un'accertata situazioni di intollerabilità della convivenza, sì da costituire non la causa di detta intollerabilità ma una sua conseguenza.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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