Non può non essere addebitata la separazione alla moglie responsabile di una falsa denuncia nei confronti del marito.
La donna falsamente denunciava l’ex coniuge di gravissimi comportamenti in tema di abuso sessuale nei confronti della figlia comune, pur sapendolo innocente e ben consapevole delle conseguenze che egli avrebbe subito.

Se la domanda di separazione con addebito è proposta tempestivamente e viene provato l’adulterio, spetta all’altro coniuge dimostrare che il fallimento dell’unione si era già verificato in precedenza per circostanze diverse e precedenti.

In tema di addebito, il Giudice deve tener conto della violazione dei doveri matrimoniali stabiliti dalla Legge e dal Codice Civile.
Quindi allorchè la donna si allontani da casa senza un’adeguata giustificazione, la separazione può essere addebitata a lei stessa.
Per sottrarsi a tale addebito dovrà essere l’interessata a dimostrare che vi erano ragioni valide per l’abbandono del tetto coniugale.

L’addebito della separazione comporta sempre un esame del comportamento del coniuge al quale si richiede di imputarsi il fallimento dell’unione.
Anche l’essere dediti all’alcool allorché tale circostanza sia unita alla prova dell’impedimento a farsi curare, può comportare l’addebito della separazione.
Infatti anche un simile comportamento costituisce causa di intollerabilità della convivenza, sempreché il giudice valuti che non vi siano altre cause del fallimento dell’unione.

Di norma l’allontanamento dalla casa costituisce di per sé motivo di addebito della separazione ex art. 146 c.c. e dà diritto all’altro coniuge di sospendere l’assistenza morale e materiale.

Ha errato il giudice di primo grado che non addebita la separazione al marito allorché questi sia responsabile della cattiva gestione dell’azienda agricola comune, fino al punto di opporsi a che la moglie possa partecipare della gestione nell’azienda, approfittando della sua sudditanza psicologica.

In tema di addebito della separazione personale l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, mentre i fatti che escludono il nesso di causalità tra la violazione accertata e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ove non emergano dagli atti del processo, devono essere allegati e provati dalla parte che resiste alla domanda di addebito.

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Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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