Risponde del reato di maltrattamenti in danno di moglie e figli, l’ex marito anche dopo la pronuncia del divorzio. Infatti le violenze fisiche e psicologiche di particolare gravità comportano legittimamente la condanna a tre di anni di reclusione e ad 60.000 euro di danni, atteso che anche dopo il divorzio continuano a sussistere rapporti di familiarità di fatto.

I provvedimenti del giudice del divorzio relativi all'affidamento dei figli ed al contributo per il loro mantenimento, dovendo ispirarsi all'esclusivo interesse dei minori, non sono vincolati dalle richieste dei genitori, né dal loro accordo. Ne consegue che la sentenza di divorzio , che tale accordo recepisca, non può essere interpretata in base ai criteri stabiliti dall'art. 1362 c.c. astenendosi, cioè, dall'esclusivo riferimento al senso letterale delle espressioni usate ed indagando, invece, la comune intenzione delle parti, anche alla luce del comportamento successivamente tenuto non potendo essere attribuita natura negoziale alle condizioni in essa stabilite.

La legge n. 54/06, dichiarando applicabili ai procedimenti relativi all'affidamento di figli nati fuori dal matrimonio le regole da essa introdotte per le questioni relative ai figli legittimi in controversie di separazione e divorzio, esprime, per tale aspetto, una evidente assimilazione della posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio, in tal modo conferendo una definitiva autonomia al procedimento di cui all'art. 317-bis c.c. rispetto a quelli di cui agli art. 330, 333 e 336 c.c., ed avvicinandolo a quelli in materia di separazione e divorzio con figli minori, senza che assuma alcun rilievo la forma del rito camerale, previsto, anche in relazione a controversie oggettivamente contenziose, per ragioni di celerità e snellezza. Deve pertanto ribadirsi che i provvedimenti emessi in sede di reclamo dalla corte di appello in materia di affidamento di figli naturali sono impugnabili con ricorso per cassazione.

In tema di trattamento economico a favore del coniuge divorziato, ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità, in caso di morte dell’ex coniuge, occorre distinguere fra l’ipotesi dell’attribuzione dell’assegno divorzile, che costituisce il presupposto necessario per il riconoscimento della pensione di reversibilità, e quella alternativa costituita dalla mera erogazione di una somma ovvero del trasferimento di un altro bene o diritto, il cui conferimento preclude il riconoscimento per il futuro di una nuova domanda a contenuto economico, dovendosi ritenere che la suddetta corresponsione una tantum sia idonea a definire stabilmente i rapporti economici fra le parti e tale a determinare un miglioramento della situazione del beneficiario, incompatibile con ulteriori prestazioni aggiuntive, ricompresi i trattamenti pensionistici.

Nei procedimenti camerali che risolvono una controversia su diritti soggettivi, con provvedimento suscettibile di passare in giudicato e ricorribile per cassazione, sussiste l’eadem ratio della necessità inderogabile della rappresentanza tecnica, che sta alla base dell'art. 82 c.p.c. (salva espressa contraria specifica norma); sussiste, pertanto, la necessità del ministero del difensore anche nel procedimento di divorzio su domanda congiunta dei coniugi. In difetto di rappresentanza tecnica, la sentenza emessa su domanda personale dei coniugi è nulla.

Si tratta peraltro di procedura camerale che risolve una controversia su diritti soggettivi di natura contenziosa, anziché volontaria, definita con provvedimento suscettibile di passare in giudicato (nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione della corte di merito che aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado nel rilievo che il ricorso con cui i coniugi avevano chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio era stato sottoscritto dalle parti personalmente).

La domanda congiunta di divorzio anche se è intervenuta la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi va accolta. Tale revoca non priva d'efficacia l'accordo inizialmente raggiunto dalle parti, in sede di divorzio, sulle condizioni relative ai rapporti economici e ai figli ed in base al quale è stato disposto un rito semplificato e accelerato. Tecnicamente, infatti, una rinuncia unilaterale è inammissibile perché alla domanda congiunta possono rinunciare congiuntamente solo entrambi i coniugi. Ovviamente, resta ferma la possibilità per la parte di chiedere la modifica a fronte di fatti sopravvenuti alla prestazione del consenso ex art. 710 c.p.c. e art. 9 l. n. 898 del 1970.

Ritenuta la riconducibilità ad assegno divorzile di tutte le attribuzioni patrimoniali concordate in sede di divorzio o successivamente, dalle quali il beneficiario ritrae utilità derivanti dall'assistenza solidaristica dovuta all'ex coniuge economicamente più debole, la donazione di un usufrutto di un immobile all'ex coniuge da parte dell'altro ex coniuge, successivamente deceduto, equivale alla corresponsione "una tantum " dell'assegno di divorzio : l'ex coniuge superstite ha, pertanto, diritto di godere della pensione di riversibilità, in tutto, od in parte se l'ex coniuge ha, dopo il divorzio , contratto nuovo matrimonio.

In caso di richiesta congiunta di divorzio risulta inammissibile la rinuncia di uno dei due coniugi, potendo rinunciare alla domanda congiunta soltanto entrambe le parti, insieme. Solamente in ipotesi di errore, violenza o dolo a danno di una delle parti, questa avrebbe la facoltà di chiedere l'annullamento del proprio consenso, invalidamente prestato, mentre non può essere ritenuta ammissibile una revocabilità "ad nutum", frutto di un immotivato "pentimento".

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Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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