Cass. n.19328 del 29.09.2015

Di norma l’allontanamento dalla casa costituisce di per sé motivo di addebito della separazione ex art. 146 c.c. e dà diritto all’altro coniuge di sospendere l’assistenza morale e materiale.

Perché ciò avvenga tuttavia è necessaria la mancanza di una giusta causa dell’allontanamento, il rifiuto del coniuge allontanatosi di tornare e la mancanza della domanda di separazione o annullamento del matrimonio presentata dal coniuge che ha lasciato la casa.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg
  • 008.jpg
  • 009.jpg
  • 010.jpg
  • 011.jpg
  • 012.jpg
  • 013.jpg
  • 014.jpg
  • 015.jpg
  • 016.jpg

Abbiamo aggiornato la nostra Privacy e Cookie Policy. Se vuoi saperne di più, o se vuoi modificare il tuo consenso clicca su "Maggiori informazioni". Cliccando su "Accetto" all'utilizzo dei cookie impiegati dal nostro sito. Maggiori informazioni