Si può configurare un diritto del coniuge già in comunione dei beni ai proventi dell'attività separata svolta dall'altro coniuge, ai sensi dell'art. 177 lett. c) c.c., quando questi ultimi non siano stati consumati, anche per fini personali, in epoca precedente lo scioglimento della comunione ma ciò purché siano maturati quando la comunione legale era ancora in atto.

In tema di imposta sulle successioni, siccome al momento della morte del coniuge si scioglie la comunione legale sui titoli (quali azioni, obbligazioni, titoli di stato, quote di fondi di investimento etc.) in deposito presso banche (c.d. dossier) ed anche la comunione differita o de residuo sui saldi attivi dei depositi in conto corrente, l'attivo ereditario, sul quale determinare l'imposta, è costituito soltanto dal 50% delle disponibilità bancarie, pure se intestate al solo de cuius.

Il giudice della separazione non è tenuto ad omologare ovvero a prendere atto, degli accordi dei genitori se contrari all'interesse del minore, (potendo i provvedimenti che lo riguardano essere adottati anche d'ufficio e potendo disporsi l'affidamento esclusivo, provvedimenti di affidamento a terzi, ovvero persino limitazioni della potestà genitoriale qualora l'interesse del minore lo richieda

Disatteso ormai il principio per cui costituivano oggetto della comunione "de residuo" non solo i proventi esistenti al momento dello scioglimento della comunione, ma anche quelli per i quali l'utilizzatore non riusciva a provare che fossero stati consumati per il soddisfacimento delle esigenze familiari, va affermato il principio per cui sono esclusi dalla comunione legale tra coniugi i proventi delle attività separate svolte da ciascuno dei coniugi e consumati in epoca precedente allo scioglimento della comunione.

La presunzione di illiceità della provenienza dei beni comporta l'inapplicabilità del regime della comunione legale perché tale istituto non può costituire uno strumento giuridico per sottrarre determinati beni alle misure di prevenzione patrimoniale previste nei confronti di chi è indiziato di appartenere ad un'associazione mafiosa.

In sede di separazione personale, è valido l’accordo con cui un coniuge si impegna ad apporre un vincolo di destinazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2645 ter c.c., sugli immobili di sua esclusiva proprietà, obbligandosi a non cedere llimmobile a terzi per tutta la durata del vincolo. La costituzione del vincolo sugli immobili e la natura della finalità perseguita impongono di per sé sole il divieto di alienazione ex art. 2645 ter c.c.

Qualora l'impossibilità della convivenza fra i coniugi costituisca circostanza pacifica e conclamata fin dalle prime istanze delle parti e nessun elemento processuale consente di prospettare una qualsivoglia ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare, la separazione può essere formalizzata, alle condizioni concordate tra i coniugi se rispondenti all'equilibrio delle parti ed allo stesso interesse dei minori.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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