L'accordo formalizzato dai coniugi avanti al presidente in sede di separazione consensuale è irrevocabile unilateralmente; esso, infatti, esplica i propri effetti oltre che sul piano sostanziale anche sul piano processuale, tant'è che, in virtù di detto accordo (omologato), viene preclusa la possibilità alle parti di proporre ogni altra domanda inerente alla separazione , indipendentemente da una dichiarazione di rinuncia.

In caso di ricorso congiunto dei coniugi per separazione consensuale , il giudice dopo aver esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ritenendo sussistano i presupposti di legge della crisi del rapporto matrimoniale, tale da rendere non più tollerabile la prosecuzione della convivenza, dopo aver rilevato che le condizioni personali e patrimoniali concordate tra i coniugi, pedissequamente trascritte, siano conformi alla legge all'ordine pubblico ed al buon costume; omologa la separazione consensuale.

L’assegnazione della casa coniugale al genitore affidatario dei figli con egli convivente, trova titolo nel provvedimento di omologazione della separazione , opponibile ai terzi se regolarmente trascritto. Conseguentemente, anche a voler ammettere che tale opponibilità opera non solo in caso di trasferimento volontario ma anche in caso di vendita forzata del bene immobile , ciò non toglie che il titolo resta governato dalle regole sue proprie, implicanti il rilievo delle circostanze sopravvenute. Ragion per cui, se i presupposti dell'assegnazione della casa coniugale vengono meno, legittimato a far valere la caducazione degli stessi è il soggetto divenuto proprietario del bene per effetto dell'intervenuta aggiudicazione, allo stesso modo in cui lo sarebbe stato l'ex coniuge ancora in vita laddove avesse conservato la titolarità del bene. Pertanto l’astratta opponibilità all'aggiudicatario, riveniente dalla trascrizione, del diritto di uso esclusivo del bene immobile , non può conservare alcun rilievo autonomo, essendo pur sempre subordinata alla persistenza delle condizioni di attribuzione del medesimo diritto di uso, secondo i principi regolatori della materia (fattispecie in cui tale diritto era ormai cessato in quanto i figli, tutti maggiorenni, erano divenuti autosufficienti avendo da tempo abbandonato la casa coniugale).

Il regolamento concordato tra i coniugi, pur trovando la sua fonte nell'accordo delle parti, acquista efficacia soltanto in seguito al provvedimento di omologazione della separazione , così come l'eventuale accordo modificativo intervenuto successivamente, che ove volto alla rideterminazione degli obblighi stabiliti con l'accordo omologato, non è operante se non attraverso l'indefettibile nuovo accertamento giudiziale previsto dall'art. 710, c.p.c. Pertanto, in difetto dell'attivazione del rituale procedimento revisionale, e del conseguente nuovo accertamento giudiziale, il titolo costituito dalla sentenza di omologazione delle condizioni di separazione consensuale non è suscettibile di essere "ipso facto" caducato, eliso e/o modificato. Ne consegue che le doglianze concernenti l’eliminazione e/o riduzione degli assegni di mantenimento per fatti sopravvenuti alla sentenza di omologazione della separazione non possono proporsi con l'opposizione al precetto relativa a crediti maturati per il loro mancato pagamento, risultando proponibili con detta opposizione soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo azionato.

È nulla la pattuizione tra coniugi in sede di separazione avente per oggetto il trasferimento di un'unità immobiliare da un coniuge all'altro a fronte di un corrispettivo, ove manchi l'indicazione degli estremi della licenza o della concessione ad edificare relativa a tale immobile.

La clausola dell'accordo di separazione che attribuisca ad un figlio la proprietà esclusiva di beni immobili, al fine di assicurarne il mantenimento, in quanto inserita nel verbale d'udienza (redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, giacché disciplinato, in via esclusiva, dalla normativa speciale dell'art. 126 c.p.c.), assume comunque forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c., e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce perciò, dopo l'omologazione che lo rende efficace, titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c.

Nella ipotesi di trasferimento di immobili in adempimento di obbligazioni assunte in sede di separazione personale dei coniugi, l'art. 19 l. 6 marzo 1987 n. 74 (norma speciale rispetto a quella di cui all'art. 26 d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131), alla luce delle sentenze della Corte cost. 10 maggio 1999 n. 154 e 15 aprile 1992 n. 176, deve essere interpretato nel senso che l'esenzione "dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa" di "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio" si estende "a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi", in modo da garantire l'adempimento delle obbligazioni che i coniugi separati hanno assunto per conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici, anche con atti i cui effetti siano favorevoli ai figli. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto applicabile, in una fattispecie riguardante il trasferimento gratuito da parte del padre separato alle figlie della propria quota di proprietà della casa di abitazione, in ottemperanza ad un'obbligazione assunta in sede di separazione consensuale, non la normativa generale sugli atti di trasferimento di beni immobili tra coniugi o tra parenti in linea retta, ma la normativa speciale sugli atti esecutivi di atti di separazione personale tra coniugi).

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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