Viene omologato il verbale della separazione personale consensuale fra coniugi tra le cui condizioni sia previsto anche che uno dei coniugi istituisca un "trust" (che preveda come "trustee" lo stesso disponente) un immobile di sua proprietà al fine di adibirlo ad abitazione della figlia e dell'altro coniuge, con previsione dell'obbligo di trasferimento dello stesso immobile alla figlia al compimento dei trent'anni di quest'ultima (Nella specie il verbale omologato viene anche trascritto (come atto giudiziario) nella Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano).

Il trasferimento immobiliare a favore del figlio, previsto in un accordo di separazione tra coniugi , non è trascrivibile senza l'adesione del terzo beneficiario, indefettibile "condicio iuris" sospensiva, fino al suo verificarsi, dell'acquisizione del diritto in modo irrevocabile. (Fattispecie in cui il tribunale di Siracusa ha considerato legittima la trascrizione con riserva, da parte del conservatore dei registri immobiliari, dell'accordo traslativo di bene immobile , contenuto nel decreto di omologazione della separazione consensuale dei coniugi , a favore del figlio, senza che sia stato previamente manifestato il consenso, in nome e per conto del minore, da parte del legale rappresentante nominato e autorizzato dal giudice tutelare ex art. 320 c.c.).

L'art. 19 l. 6 marzo 1987 n. 74, secondo cui tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono esenti dall' imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, è costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 cost., sia sotto il profilo del principio di uguaglianza, sia sotto il profilo di ragionevolezza, nonché degli art. 29, 31 e 53 cost. - nella parte in cui non estende l' esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi .

Non è consentita l'omologazione d'una separazione consensuale tra coniugi in base a un accordo che preveda - come condizione sine qua non perché la separazione abbia effetto - il trasferimento della proprietà d'un immobile da un coniuge all'altro, verso pagamento d'un prezzo.

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Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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