Nel caso di domanda di divorzio proposta da coniugi che non sono cittadini italiani e che hanno contratto matrimonio nel paese d'origine (nella specie, in India) va affermata la giurisdizione del giudice italiano, in forza del Regolamento Ce del Consiglio n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 "relativo alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale", che trova applicazione a prescindere dalla cittadinanza europea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale. Nella fattispecie, la giurisdizione italiana (di carattere esclusivo, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento) va affermata a norma dell'art. 3, 1 comma, lett. a), del citato Regolamento Ce n. 2201/2003, il quale fissa il criterio generale della residenza, ed in particolare, nella specifica ipotesi di domanda congiunta , il criterio della "residenza abituale di uno dei coniugi", che sussiste nel caso in esame poiché entrambe le parti risiedono nel territorio italiano.