Ai sensi dell'art. 4 comma 13 l. n. 898 del 1970, in relazione al disposto dell'art. 6 comma 2 della stessa legge, è inammissibile il ricorso congiunto promosso dai coniugi per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel caso in cui i figli, con decreto in sede di modifica delle condizioni di separazione tra le parti, siano stati precedentemente affidati al Comune. Il regime di separazione in vigore tra i coniugi, infatti, è destinato a restare caducato a seguito della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio; non è consentito ai coniugi di concordare autonomamente che i figli minori rimangano affidati, anche in sede divorziale, all'Ente pubblico già designato, perché trattandosi di provvedimento limitativo della potestà genitoriale, è, come tale, riservato all'autorità giudiziaria.