Cassazione civile del 27 aprile 2004

La disciplina della domanda congiunta di divorzio recata dall'art. 4, comma 13, l. 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall'art. 8 l. 6 marzo 1987 n. 74, rimette al giudice l'accertamento dei presupposti di legge per lo scioglimento del rapporto - attinenti al merito della domanda - verifica da condurre alla stregua della legge nazionale applicabile, laddove la decisione sulla questione, preliminare, circa l'ammissibilità della revoca del consenso alla domanda congiunta proposta, da verificare alla luce della legge processuale italiana, non comporta di per sè sola l'individuazione della legge nazionale applicabile, che rimane pertanto questione impregiudicata.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg
  • 008.jpg
  • 009.jpg
  • 010.jpg
  • 011.jpg
  • 012.jpg
  • 013.jpg
  • 014.jpg
  • 015.jpg
  • 016.jpg

Abbiamo aggiornato la nostra Privacy e Cookie Policy. Se vuoi saperne di più, o se vuoi modificare il tuo consenso clicca su "Maggiori informazioni". Cliccando su "Accetto" all'utilizzo dei cookie impiegati dal nostro sito. Maggiori informazioni