Tribunale Trapani del 11 giugno 2001

Deve dichiararsi improcedibile la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio qualora uno dei coniugi non compaia personalmente (ma a mezzo di procuratore speciale) davanti al tribunale in camera di consiglio, senza giustificato motivo.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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