Nell'ipotesi di domanda congiunta di divorzio per inconsumazione, l'adozione del rito camerale, dovuta, peraltro, all'esigenza di dare sollecita definizione a casi, di regola, agevolmente risolvibili con una rapida comparizione delle parti, non può, tuttavia, comportare alcuna rinuncia od alcun limite all'esercizio del potere giurisdizionale