Cass. n° 22434 Sez. Un. Del 24/09/2018

Ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell’art. 9 della Legge 01 Dicembre 1970 n° 898, nel testo modificato dall’art. 13 della legge 6 Marzo 1987 n° 74, la titolarità dell’assegno di cui all’art. 5 della stessa legge 01 Dicembre 1970 n° 989, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell’assegno divorzile, al momento della morte dell’ex coniuge, non già come titolarità astratta del diritto all’assegno divorzile che è stato in precedenza soddisfatto con la corresponsione in un’unica soluzione.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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