L'art. 1, comma 1, l. 8 febbraio 2006 n. 54, che ha novellato l'art. 155 c.c., nel prevedere il diritto dei minori, figli di coniugi separati, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, affida al giudice un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell'articolazione di provvedimenti da adottare in tema di affidamento, nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto ad una crescita serena ed equilibrata, ma non incide sulla natura e sull'oggetto dei giudizi di separazione e di divorzio e sulle posizioni e i diritti delle parti in essi coinvolti, e non consente pertanto di ravvisare diritti relativi all'oggetto o dipendenti dal titolo dedotto nel processo che possano legittimare un intervento dei nonni o di altri familiari, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., ovvero un interesse degli stessi a sostenere le ragioni di una delle parti, idoneo a fondare un intervento "ad adiuvandum", ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c..

Nei processi di separazione e divorzio, il diritto del minore a conservare equilibrati, sostanziali, continuativi rapporti con i nonni e gli altri parenti, previsto dall'art. 155 c.c., può essere tutelato mediante strumenti processuali (quali l'esercizio di poteri ufficiosi istruttori, la consulenza tecnica, l'ascolto del minore) sotto il controllo del giudice, al quale è affidato il compito di valutare e selezionare tutti gli elementi di indagine e valutazione nella scelta e graduazione dei provvedimenti da adottare.

La domanda avanzata dai nonni nel corso del giudizio di separazione , perché sia tutelato il loro diritto a vedere i nipoti, tale aspetto dell'affidamento della prole, indipendentemente dal "nomen iuris" alla stessa attribuita, ha natura di intervento principale nel giudizio ex art. 105, comma 1, c.p.c. per far valere un diritto relativo all'oggetto del processo, con llulteriore conseguenza che tale domanda fa degli ascendenti vere e proprie parti del processo. Sicché il decesso di uno dei due nonni dà luogo alla pronuncia d'interruzione.

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Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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