Cass. n. 8716 del 29/04/2015

Allorché i coniugi mantengano un elevato tenore di vita prima della separazione, assicurato in maniera principale dai rilevanti redditi di cui godeva la moglie, coniuge economicamente più forte, il marito ha diritto ad un adeguato assegno di mantenimento.  Legittimamente la Corte di Appello ha disposto un aumento di tale assegno ad € 2.000,00 mensili, allorché il marito dimostri di essere stato licenziato dall’azienda presso la quale lavorava e di essere stato posto in mobilità.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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