Cassazione n. 5555 del 19.03.2004

Il diritto del coniuge separato, senza addebito, al mantenimento da parte dell’altro, è subordinato dall’art. 156 c.c., alla condizione che chi lo pretenda “non abbia adeguati redditi propri” a differenza di quanto previsto in materia di divorzio dalla’art. 5 comma 6 legge 898/70, che condiziona altresì il diritto, al fatto che chi lo pretenda non possa procurarseli per ragioni oggettive.

Ciò in quanto, se ad esempio i coniugi prima della separazione avevano concordato o quantomeno accettato, sia pure soltanto per facta concludentia, che uno di essi non lavorasse, l’efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione, perché la separazione instaura un regime, che a differenza del divorzio, tende a conservare il più possibile tutti gli effetti propri del matrimonio, compatibili con la cessazione della convivenza, e quindi anche il tenore ed il tipo di vita di ciascuno dei coniugi.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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