Cass. n.23225 del 13.11.2015

Non decade dal beneficio “prima casa” il coniuge che in sede di separazione ceda la casa coniugale a moglie o figli e non acquisti nel quinquennio altro immobile.

L'Agenzia delle Entrate notificava al marito avviso di liquidazione volto al recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale ritenute dovute in misura ordinaria in relazione alla contestata decadenza dalla c.d. agevolazione prima casa relativamente all'acquisto di porzione di fabbricato avvenuto con atto del 9 luglio 2001, per avere il contribuente trasferito il predetto immobile, acquistato in regime di separazione dei beni, alla propria moglie nel quadro degli accordi di separazione consensuale omologati con decreto del Tribunale di Modena del 3 giugno 2002, senza provvedere, entro l'anno successivo, al riacquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Questi impugnava l'atto impositivo dinanzi alla CTP di Modena, che accoglieva il ricorso così come la CTR.Anche la Corte Suprema confermava la decisione affermando il principio secondo cui «l'attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell'atto di separazione consensuale, non costituisce una forma di "alienazione" dell'immobile rilevante ai fini della decadenza dai benefici "prima casa"; bensì una forma di utilizzazione dello stesso ai fini della migliore sistemazione dei rapporti tra coniugi, sia pure al venir meno della loro convivenza (e proprio in vista della cessazione della convivenza stessa»

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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