Cassazione n. 6076 del 26/03/2015

L’azione revocatoria prevista dall’art. 2901 c.c. può essere proposta dal creditore dimostrando l’esistenza di un atto di liberalità, ovvero in caso di atti a titolo oneroso dimostrando che chi ha acquisito il bene era a conoscenza dello stato di insolvenza.
Allorché il trasferimento di proprietà venga effettuato nell’ambito del processo di separazione, deve essere confermato il rigetto di una domanda di revoca proposto dalla Banca ex art. 2901 c.c. dell’atto di donazione posto in essere da parte del fideiussore che prestò la garanzia in favore della società poi fallita, dovendosi escludere la natura meramente potestativa della condizione de qua come collegata ad un preciso interesse economico dell’alienante, vale a dire quello di procedere alla definitiva sistemazione dei rapporti patrimoniali riguardanti i figli e l’ex coniugi dopo la separazione personale.
Si deve invece qualificare la convenzione intercorsa tra le parti escludendone il carattere di liberalità, trattandosi viceversa di un negozio di un adempimento a contenuto economico assunto dall’alienante onde pervenire ad una completa sistemazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi ed all’obbligo di mantenimento nei confronti della prole.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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