Cassazione - n. 8361 del 12 aprile 2011

L'accordo tra i coniugi che dispone l'assegnazione della casa familiare, in favore del coniuge affidatario dei figli, costituisce in capo allo stesso un diritto personale di godimento, opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente, per cui quest'ultimo è tenuto a rispettare il godimento del coniuge. In particolare, le statuizioni relative alla tutela dei figli permangono anche se i figli, pur avendo raggiunto la maggiore età, non sono autonomi economicamente e convivono ancora con il genitore (in applicazione del suesposto principio, la Corte ha cassato con rinvio la decisione della Corte d'Appello che aveva condannato l'occupante al rilascio dell'immobile. Nella specie, infatti, l'ex coniuge aveva venduto la casa familiare a una società dichiarando che era occupata dalla moglie e dai figli in virtù delle condizioni di separazione consensuale. In seguito alla liquidazione della società, l'appartamento veniva assegnato a due persone che, vista la maggiore età raggiunta dai figli dell'occupante e la conseguente perdita del diritto ad abitarla, chiedevano l'immediato rilascio dell'abitazione, contestandone l'abusiva occupazione).

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg
  • 008.jpg
  • 009.jpg
  • 010.jpg
  • 011.jpg
  • 012.jpg
  • 013.jpg
  • 014.jpg
  • 015.jpg
  • 016.jpg

Abbiamo aggiornato la nostra Privacy e Cookie Policy. Se vuoi saperne di più, o se vuoi modificare il tuo consenso clicca su "Maggiori informazioni". Cliccando su "Accetto" all'utilizzo dei cookie impiegati dal nostro sito. Maggiori informazioni