CONSIGLIO DI STATO N° 4478 DEL 26/10/2016

Va riformata la sentenza del TAR Lazio con al quale era stato escluso che si potesse procedere alla separazione direttamente da parte degli interessati avanti al Sindaco o all’Ufficiale di Stato Civile del Comune se i coniugi avessero previsto il pagamento di un assegno di mantenimento.
L’interpretazione della norma viceversa che “vieta patti di trasferimento patrimoniale”, va interpretata nel senso che sono vietati soltanto i trasferimento di beni, ma non l’assegno di mantenimento, con esclusione tuttavia dell’assegno “una tantum” ex lege 898/70.
Dunque se i coniugi si accordano per un mantenimento periodico essi possono rivolgersi direttamente all’Ufficiale dello Stato Civile per la separazione o il divorzio nel rispetto delle altre condizioni previste dal D.L. 132 del 12/09/2014 (assenza di figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave, oppure economicamente non autosufficienti).

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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