Cass. 25/10/2019 n. 27409

L’accordo di separazione tra i coniugi con il quale si trasferisce la proprietà di un immobile, anche se non contenente i dati catastali, ma con le esatte individuazioni del bene, non ha soltanto effetti obbligatori, ma trasferisce immediatamente l’immobile indicato.
Ciò perché il verbale firmato dalle parti, risponde ad uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti, ed è irrilevante che sia carente di alcuni requisiti tipici della vendita.
Prevale infatti il dato letterale dell’accordo di separazione, il comportamento delle parti, laddove gli accordi di separazione personale tra coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali concernenti beni immobili, rispondono ad uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti, in occasione dell’evento della separazione e la qualificazione del trasferimento, onerosa o gratuita, non incide sulla giustificazione causale dell’attribuzione patrimoniale, che appunto risiede nella sistemazione dei rapporti e nella volontà dei coniugi di trasferire effettivamente il bene firmando la separazione stessa.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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