Legge 6 Marzo 1987 N. 74 art. 19 Esenzione da imposta

Art. 19
1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche' ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. (1) (2)


AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale, con sentenza 2-15 aprile 1992, n. 176 (in G.U. 1a s.s. 22/4/1992, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 19 "in relazione agli artt. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 635 ("Disciplina delle imposte   ipotecarie   e catastali") e 1 Tariffa allegata, nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione".

AGGIORNAMENTO (2)

La Corte Costituzionale, con sentenza 29 aprile - 10 maggio 1999, n. 154 (in G.U. 1a s.s. 19/05/1999, n.   20)   ha   dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 19 "nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi".



Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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