Niente pensione di reversibilità per chi prende l’assegno una tantum

La Cassazione è tornata questa volta definitivamente a Sezioni Unite con la sentenza n° 22434 del 24 Settembre 2018, sulla vexata quaestio del diritto o meno della donna a percepire o meno la pensione di reversibilità alla morte del marito se, anziché essere titolare di assegno divorzile, abbia accettato l’incasso di un importo unico a titolo di assegno una tantum ai sensi dell’art. 5 della legge n° 898/70

 

Nell’ottica di una tutela il più possibile ottimale per il coniuge più debole la legge n° 898/70 prevede espressamente il diritto per il beneficiario dell’assegno divorzile, di accedere in tutto o in parte alla pensione di reversibilità derivante dalla morte dell’altro.
Ricordiamo che i requisiti per rivendicare tale diritto sono i seguenti:
a)    Essere titolare di assegno divorzile;
b)    Non essere passato a nuove nozze;
c)     Inizio del rapporto di lavoro da cui consegue il trattamento pensionistico precedente alla sentenza di divorzio;
Con il rispetto a queste tre condizioni, la donna (statisticamente sono costoro che sopravvivono agli uomini) può ottenere il pagamento dell’assegno da parte dell’INPS o da parte di altro Ente pensionistico.
…. e se i coniugi sono due o più…
Mentre se rimane in vita un solo ex coniuge divorziato egli avrà diritto senz’altro al trattamento pensionistico previdenziale, semplicemente presentando domanda all’Ente dopo la morte.
Ben diversa è la situazione ove vi siano più coniugi ad aver diritto al beneficio.
In tal caso viene effettuata una suddivisione mediante provvedimento del Tribunale per la determinazione delle quote.
La legge stabilisce che il giudice nel valutare le quote spettanti per ciascuno deve tenere conto della durata dei matrimoni.
Tuttavia la Cassazione è intervenuta sul punto più volte e per evitare ingiustizie (accade frequentemente che il primo matrimonio spesso abbia una durata solo apparente di molti anni, mentre il secondo matrimonio, che perdura fino alla morte, in genere abbia una durata apparentemente inferiore, anche se la convivenza di fatto perduri da lungo tempo).
Così la Suprema Corte ha ritenuto che il Tribunale possa adottare delle valutazioni aggiuntive esaminando le capacità economiche degli ex coniugi sopravvissuti, il periodo di convivenza e così via.
Talvolta queste cause fra la prima e la seconda moglie sono particolarmente combattute.
Infatti la possibilità di convenire in giudizio da parte della prima moglie la seconda, costituisce, come gli avvocati sanno perfettamente il sistema per “aggredire” la ex rivale, insomma una sorta di vendetta fra la prima compagna la quale riesce finalmente a colpire la persona la quale è stata causa non infrequentemente del fallimento dell’unione, ciò con tutti i pregiudizi sul piano personale e psicologico facilmente immaginabili.
A ciò si aggiunga il valore patrimoniale delle vertenze laddove il primo coniuge spesso ha dovuto lottare anni ed anni per vedere aumentato l’assegno di mantenimento di qualche decina di euro e poi improvvisamente si veda aperta la porta all’acquisizione della pensione di reversibilità per importi rilevantissimi che acuiscono ancora di più l’animosità delle contendenti e dei rispettivi legali.

Disparità di trattamento tra ex coniugi
Un altro dei presupposti nel divorzio per ottenere una quota dell’assegno di reversibilità è proprio quello di essere titolare di un assegno divorzile (i coniugi separati hanno sempre diritto alla pensione di reversibilità).
La mancanza di tale assegno comportava numerose azioni giudiziarie per tentare di ottenere egualmente la pensione di reversibilità, ravvisandosi un disparità di trattamento tra coloro che avevano un assegno divorzile e coloro che ne erano prive.
Tuttavia la Corte Costituzionale respingeva l’eccezione sollevata dai Tribunali che rilevavano la discriminazione fra i coniugi aventi diritto e quelli non aventi diritto alla pensione di reversibilità a seconda della titolarità o meno dell’assegno divorzile.

… E se si accetta un assegno una tantum?
Ben più complessa è la questione dell’acquisizione di un assegno una tantum.
Infatti come è noto il coniuge divorziato ha la possibilità di accettare una somma unica a titolo di liquidazione (la cosiddetta una tantum) ex art. 5 comma 8° della legge 898/70 e successive modifiche.
Nel corso degli anni si sono ravvisate una serie di decisioni contrastanti sul punto laddove, da un lato si escludeva il diritto di percepire la pensione di reversibilità, in quanto l’assegno una tantum costituirebbe definizione di ogni rapporto e verrebbe violata la ratio della normativa allorché si pretendesse di attribuire alla pensione di reversibilità anche al coniuge che aveva ottenuto una somma di importo rilevante, (appunto una tantum), a titolo di liquidazione definitiva, mancando l’elemento genetico necessario alla titolarità della pensione di reversibilità e cioè la periodicità dell’assegno.
D’altro lato, altre sentenza hanno ritenuto che la circostanza che il beneficio dell’assegno divorzile venisse attribuito ratealmente o in un’unica soluzione appariva irrilevante, sussistendo in entrambi i casi il presupposto dell’assegno divorzile per ottenere la pensione di reversibilità.

Cassazioni sezioni unite

A seguito di sentenze estremamente contrastanti è intervenuta recentemente la Cassazione a Sezione Unite con la sentenza n° 22434 del 24 Settembre 2018.
Si è aderito in tal senso all’interpretazione più restrittiva rilevando che, ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato il divorzio, (scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio) è necessario essere titolari di un assegno divorzile periodico.
Diversamente se l’assegno divorzile è stato soddisfatto con la corresponsione in un'unica soluzione di una somma rilevante, manca il presupposto di legge per poter pretendere la concessione della pensione di reversibilità.
Ciò in quanto non basta la titolarità astratta al diritto all’assegno, bensì è necessaria la circostanza effettiva e reale dell’acquisizione periodica di una somma di denaro la cui sola esistenza ora legittima la richiesta all’Ente pensionistico della reversibilità.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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