Unioni civili e stepchild adoption: un po’ di chiarezza

Tutti sono pronti alle polemiche, ma in realtà pochi hanno ben compreso i termini della normativa.

Il clamore che suscita nel Paese la normativa ed i violenti contrasti  in tema di unioni omosessuali e soprattutto in tema di adozioni da parte di coppie omosessuali, ricorda, a chi non è giovanissimo, cosa accadde in Italia al momento della discussione della legge sul divorzio molti anni or sono.

Il 1 Dicembre 1970 con la legge n. 898 in Italia veniva introdotto il divorzio dopo numerose e violentissime polemiche non soltanto a livello politico, ma anche nella stessa popolazione.
Tali polemiche rendevano particolarmente travagliato l’iter legislativo, ma anche le vicende successive, laddove la normativa subiva, sotto tali profili, l’esame della conformità costituzionale da parte della Consulta ed in seguito l’urto addirittura di un referendum abrogativo.
La legge tuttavia uscì indenne da queste burrascose vicende, legata ad una polemica tipica del periodo storico in cui era nata la normativa.
Oggi sembra evidente la mancanza di ogni pregiudizio anche per chi credente, confidi in un matrimonio canonico ed indissolubile, libero di non ricorrere al divorzio, ma nello stesso tempo non in diritto di imporre il proprio punto di vista a tutti gli altri.
La questione si ripropone oggi con le unioni civili, le unioni omosessuali ed in modo molto più contrastato sulla stepchild adoption, nonostante che sul punto si siano già pronunciati direttamente od indirettamente alcuni magistrati ed anche la Corte Suprema.

IL DISEGNO DI LEGGE IN TEMA DI UNIONI CIVILI

Ciò che la legge intende regolarizzare è la questione delle unioni civili, soprattutto tra omosessuali, laddove, mentre in un matrimonio i coniugi assumono gli stessi diritti e doveri vicendevoli, con tutte le conseguenze in tema di successione, comunione dei beni, obbligo di assistenza e necessità di una sentenza di separazione e divorzio per sciogliere il vincolo, non altrettanto avviene per le unioni omosessuali.
Sfrondando la questione dagli aspetti etici o sentimentali, che non ci interessano, e riducendo la problematica a quella giuridica ed economica e sotto un profilo pragmatico, non vi è dubbio che un convivente omosessuale od eterosessuale, non è garantito in alcuna maniera dalla legge, per esempio non recependo i beni ereditari, (salvo marginali garanzie derivanti da un testamento), né potendo accedere alla pensione di reversibilità dopo la morte della compagna o del proprio compagno.
Per sopperire a tali esigenze, il disegno di legge è suddiviso in due capi e 23 articoli.
La prima parte prevede e crea l’istituto delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, mentre nella seconda parte è regolamentata la convivenza di fatto sia tra due persone dello stesso sesso, sia tra persone di sesso diverso.
In pratica la norma prevede che il rapporto tra due conviventi venga sostanzialmente, ed al di là del nomen juris, (in Italia neanche il divorzio è così denominato, usando pudicamente il termine di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio)  equiparato ad una unione coniugale.  
Quindi, in pratica, due persone maggiorenni possono recarsi con due testimoni da un Ufficiale dello Stato Civile facendo registrare la propria unione.
Con tale formalizzazione  la situazione è equiparata sostanzialmente  ad un matrimonio con la scelta del regime patrimoniale  (comunione o  separazione dei beni), una residenza comune, l’assunzione di un cognome comune o affiancato da quello precedente, e con tutti gli obblighi derivanti dal matrimonio, in tema di fedeltà, collaborazione, assistenza, obbligo di coabitazione, necessità di partecipare economicamente l’un l’altro alla famiglia, ed infine, per sciogliere l’unione civile si deve procedere, così come per un matrimonio, al divorzio.

ALCUNE OSSERVAZIONI

La prima considerazione è che, anche chi non è favorevole alle unioni omosessuali, per ragioni etiche, religiose o qualsiasi altra ragione, non è tuttavia, in assenza di  pregiudizi, in diritto di imporre il proprio punto di vista a tutti gli altri.
Di contro inspiegabile appare la normativa per ciò che riguarda le unioni di fatto tra soggetti eterosessuali.
Infatti se la disciplina equipara la convivenza eterosessuale ad un matrimonio mediante la dichiarazione resa all’Ufficiale dello Stato Civile, questa non può che apparire come una duplicazione del matrimonio civile che, ciascuna coppia eterosessuale può tranquillamente contrarre davanti all’Ufficiale dello Stato Civile.
Non appare quindi condivisibile questa terza via, (matrimonio concordatario, matrimonio civile, unione civile), che non fa altro che ricalcare il matrimonio civile già esistente fra eterosessuali.
L’altra osservazione è che, semplificando la procedura per la declaratoria dello stato di convivenza tra omosessuali ad una mera dichiarazione al Comune ed equiparando il diritto alla pensione di reversibilità ai rapporti di coniugio, saranno molto probabili truffe e simili per “trasferire” artatamente pensioni  a giovani soggetti fintisi omosessuali.
A noi è capitato più volte nel corso degli anni, che, anziani con rilevanti trattamenti pensionistici, tramite matrimoni civili fittizi, trasferissero alla loro dipartita la reversibilità alla giovanissima straniera di turno, più o meno fisicamente compiacente, restando a carico della collettività un assegno mensile rilevante per tempi lunghissimi.
E’ vero che, dopo il 2012 è stato posto un freno a tale “usanza” per i matrimoni degli ultrasettantenni, rapportando il trattamento pensionistico agli anni di coniugio, tuttavia, sia pure in misura ridotta, allo Stato, cioè a tutti noi,  restano a carico per decine di anni, giovani ed astute ragazze, che hanno risolto i loro problemi economici, con modesti sacrifici.
Semplificando le procedure per la declaratoria di convivenza è dunque facilmente immaginabile la ricaduta in termini economici, per i casi simulati.

       LA STEPCHILD ADOPTION

Tuttavia il punto che solleva enormi contrasti fra la popolazione, ma anche tra gli stessi uomini politici, indipendentemente dall’appartenenza all’uno o all’altro partito, è la questione della possibilità di adottare da parte di coppie omosessuali.
Va però chiarita la reale portata della norma e l’intervento della giurisprudenza sul punto.
La stepchild adoption (letteralmente “adozione del figliastro”) non prevede, contrariamente a quanto credono in molti, la possibilità di una coppia omosessuale di poter liberamente adottare bambini, così come avviene per le coppie eterosessuali, bensì è ammessa la sola possibilità di  fare adottare al proprio compagno o compagna, il figlio che uno dei due ha avuto da un normale rapporto di coppia, o con altre procedure di cui si dirà.
La norma in particolare fa riferimento alla legge sulle adozioni di minori (la n. 184 del 4/05/1983) che stabilisce il diritto del minore ad avere una famiglia  e che permette l’adozione del figlio del proprio coniuge, purché vi sia il consenso del genitore biologico ed a condizione che l’adozione corrisponda all’interesse del figlio.
E’ previsto anche il consenso del figlio se questi ha raggiunto i 14 anni e comunque se si trova tra i 12 ed i 14 il giudice è tenuto ad ascoltare la sua opinione ed a tenerne conto.
Il procedimento di “adozione in casi particolari” non è automatico e cioè non è sufficiente che venga effettuata la domanda, ma è necessario un provvedimento del Tribunale.
Quindi va proposta la domanda al Tribunale dei Minorenni che deve espletare una indagine su tutte le caratteristiche della famiglia, sulle capacità educative, sulla situazione degli interessati e del bambino, sui profili economici, sanitari, etc. ed emette un provvedimento che autorizza o meno l’adozione.
Da notare che l’adozione era ammessa solo per coppie sposate e solo dal 2007 alcune decisioni (Tribunale di Milano e Tribunale di Firenze) hanno esteso questa facoltà anche ai conviventi eterosessuali.

L’INTERVENTO DELLA MAGISTRATURA

Le problematiche sul punto di cui oggi si controverte, in realtà erano già state decise da alcune decisioni della Magistratura, (nel 2014 era già stata riconosciuta la prima adozione omosessuale tra due donne, laddove una era la madre naturale della figlia) ed anche la Corte di Cassazione aveva confermato l’affidamento (da non confondere con l’adozione) di un bambino ad una donna legata da un rapporto affettivo con altra donna, precisando che non può ritenersi presuntivamente che la convivenza con  la coppia omosessuale potesse costituire un pregiudizio per il bambino.
Dunque apparentemente la nuova legislazione avrebbe già ottenuto il via libera dalla magistratura, laddove appare più ragionevole lasciare il bambino con la propria  mamma naturale, anche se unita in una convivenza con un’altra donna, piuttosto che lasciarlo magari in una situazione di degrado (si pensi all’ipotesi di padri tossicodipendenti, o delinquenti abituali o semplicemente scomparsi).
Non va sottaciuto sotto questo profilo che, se molti sono disponibili all’affidamento ed all’adozione in favore della mamma naturale in una coppia formata da donne, molte resistenze sussistono per ciò che riguarda la convivenza di un bambino con coppia formata da due uomini, atteso che, secondo il prevalente orientamento psicologico e pedagogico, i bambini in età preadolescenziale, hanno sicuramente più bisogno della figura materna che paterna (tant’è che nelle separazioni, il Tribunale in oltre il 90% dei casi “colloca” i bambini con la mamma piuttosto che con il padre, pur nelle richieste contrapposte degli stessi.
Per inciso, la questione dei figli naturali di omosessuali non è di poco conto, laddove i soggetti omosessuali, genitori di un figlio, possono computarsi in Italia in  circa 100.000 unità.

L’UTERO IN AFFITTO

Se dunque l’adozione di un bambino non legato da rapporti di sangue con i due, appare esclusa anche dalla stessa legge, alcune problematiche di non facile risoluzione sorgono, allorché, come spesso attualmente avviene, le coppie omosessuali, “prenotano” il bambino utilizzando un’altra donna (il fenomeno del cosiddetto utero in affitto, già trattato in queste pagine e vietato dalla legge italiana salve alcune aperture giurisprudenziali).
Il problema è che, da qualche tempo le coppie omosessuali, per avere un figlio, ricorrono a quei paesi all’estero nei quali è ammessa l’utilizzazione di un soggetto disponibile a portare avanti la gravidanza, consegnando poi il bambino al “committente”.
In questi casi, se è vero che il bambino viene registrato agli uffici anagrafici esteri e poi trascritto in quelli italiani come figlio del soggetto omosessuale, di fatto non è stato partorito dall’interessata e talvolta non vi è neanche la partecipazione del seme del committente.
In questi casi, la questione della legittimità dell’adozione, in assenza di un padre o di una madre che si possa opporre, perché sconosciuti, si incrocia con l’altra della legittimità della procedura dell’utero in affitto, vietata attualmente, come detto, in Italia ma  ammessa in altri Stati esteri.
Per inciso ricordiamo che il meccanismo della stepchild adoption è consentito con le limitazioni previste in Italia dalla normativa in discussione,  in Germania, mentre la possibilità di adottare bambini nati da altre coppie da parte di omosessuali, è ammessa in Gran Bretagna ed in Francia ed in altri paesi.

MANCA LA DECISIONE DEL BAMBINO

Fatto questo breve excursus sulle questioni poste in campo, resta da porsi il dubbio più rilevante, relativamente all’interesse del bambino, che va tutelato in primis.
Infatti, mentre per ciò che riguarda la legittimità delle unioni civili omosessuali nulla quaestio per il principio sopra detto, per cui nessuno è in diritto di imporre agli altri le proprie scelte, se non vi è pregiudizio per alcuno, tutt’altra è la questione per ciò che riguarda i bambini.
Costoro sostanzialmente non hanno alcuna voce in capitolo, pur essendo gli interessati.
Il diritto di un bambino a nascere e crescere in una coppia eterosessuale viene compresso nella decisione di terzi, laddove la disciplina attuale prevede che il bambino venga sentito in tema di adozione soltanto dai dodici anni in poi.
Conseguentemente, se appare condivisibile, solo in casi limite, la scelta di far adottare il bambino, figlio naturale di una donna, all’altra, in assenza di contrasti con l’altro genitore e comunque sotto i rigidi controlli e le preventive valutazioni dovute da parte del Tribunale dei Minorenni all’interno di una coppia omosessuale, del tutto diversa è la possibilità (ammessa da molti altri Stati) per una coppia omosessuale di adottare liberamente e semplicemente bambini, che ben probabilmente  preferirebbero  vivere in una coppia ordinaria.
Del tutto condivisibile appare perciò la scelta del Parlamento di non ammettere tale possibilità, limitando la questione all’adozione in casi particolari del figlio di sangue della propria compagna o del proprio compagno anche in  un rapporto omosessuale.
La convinzione di molti è che un bambino per crescere abbia bisogno di entrambe le figure genitoriali, quella maschile e quella femminile e crediamo che nessuno di noi, se avesse potuto scegliere in tenera età, avrebbe rinunciato alla concorrente figura genitoriale di una madre  e di un padre.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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