La questione nasceva dalla circostanza per la quale entrambi i coniugi avevano costruito con denaro comune un fabbricato su un terreno di proprietà di uno solo di essi.
Il terreno era pervenuto all’altro coniuge mediante la successione paterna.
La moglie riteneva che, essendo i coniugi in comunione dei beni, il fabbricato dovesse ritenersi di proprietà al 50% e quindi fosse autorizzata a disporre del bene per la propria quota.

La vicenda nasce da un rapporto sentimentale tra una cittadina russa ed un cittadino italiano i quali intrattenevano un rapporto di convivenza duraturo e dall’unione nascevano due figli.
A seguito di contrasti fra i genitori e risolto il rapporto di convivenza i bambini venivano collocati presso la madre ed affidati congiuntamente ad entrambi.
Durante le vacanze estive la madre decideva di recarsi in vacanza in Russia (i bambini avevano anche la cittadinanza russa), ma terminato il mese di agosto non rientrava più in Italia contrariamente a quanto avevano stabilito i genitori.

Niente più diritto a mantenere il pregresso tenore di vita. L'assegno divorzile spetta soltanto se non si è autonomi ecconomicamente. Dopo ventisette ani cambia l'interpretazione della legge divorzile. Una questione che interessa migliaia di donne.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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