Cass. pen. 21 febbraio 2020 n.6926

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Non basta trasferire i propri beni alla moglie ed ai figli per sottrarli all’esecuzione forzata del fisco, per essere condannati ai sensi dell’art.11 del D.Lgs. n. 74 del 2000. Infatti la normativa ipotizza due ipotesi, gli atti simulati o gli atti fraudolenti. Se il prezzo risulta regolarmente pagato non può considerarsi l’atto simulato, ma il reato può sussistere solo se il trasferimento possa ipotizzarsi come fraudolento con i classici elementi dell’inganno, dello stratagemma o dell’artifizio.

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