CASS. PEN. N° 47265 DEL 10/11/2016

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Il “succhiotto” contro al volontà della donna costituisce un atto di violenza sessuale.
Infatti questo è uno strumento di riaffermata e malintesa signoria sulla donna espressione di un’intimità sessuale percepibile e senza necessità di ulteriori specificazioni non si tratta infatti di un mero toccamento fuggevole delle labbra con una parte del corpo, ma comporta un’attività prolungata sul corpo stesso che data la sua durata intensità esprime esattamente quella carica erotica che è il presupposto dell’illecito penale.

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