Cassazione 13/11/2015 n. 23291

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Il cittadino italiano sposato con una donna svedese e divorziato dalla stessa, non può impedire alla donna di utilizzare il proprio cognome.

Infatti il diritto al nome non è materia regolata dal diritto dell’UE ma dal diritto nazionale.
Secondo la Convenzione di Monaco che vincola gli Stati contraenti, i cognomi ed i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato in cui il titolare è cittadino.
Poiché la legge svedese dà facoltà unilaterale al coniuge divorziato di mantenere il cognome del marito e non apparendo la norma incompatibile con i principi di ordine pubblico, è legittimo che la donna divorziata svedese possa conservare il cognome dell’ex coniuge

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