Cass. n° 30826 del 28 Novembre 2018-12-05

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È ammissibile che si proceda all’affidamento esclusivo alla madre con supporto psicologico in favore della minore allorché questa rifiuti qualsiasi incontro con il padre.
In tali casi limite la conflittualità fra i genitori legittima la sospensione del diritto di visita e non può essere accolto il ricorso del padre nei confronti della ex convivente.
Nella situazione in esame la Corte di appello confermava la sentenza del Tribunale di affidamento esclusivo della minore alla madre sospendendo i rapporti con il padre, rilevando che la situazione dei genitori i quali configgevano in modo patologico, dava luogo al rifiuto della ragazzina di mantenere rapporti con il padre, valutato dalla stessa come una figura assolutamente esterna e mai interessatasi al suo benessere.
Il padre ricorreva alla Corte di Cassazione rilevando che i giudici precedenti non avevano ben compreso la situazione e non avevano adottato gli interventi necessari al fine di ripristinare il suo diritto di visita.
La Suprema Corte tuttavia rilevava che sicuramente la figlia avesse bisogno di entrambi i genitori, tuttavia nella situazione in esame vi era l’oggettiva esigenza di tutelare la minore per la quale continuare forzatamente i rapporti con il padre, senza il necessario presupposto di assistenza psicologica, avrebbe violato l’interesse della stessa ad un sereno sviluppo della sua personalità.
L’affidamento in questo caso ha valore esclusivamente temporaneo ed è necessario per permettere ai Servizi Sociali di costituire un rapporto adeguato con entrambi i genitori.

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