Cassazione n° 3635 del 8 marzo 2012

Stampa
In tema di trattamento economico a favore del coniuge divorziato, ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità, in caso di morte dell’ex coniuge, occorre distinguere fra l’ipotesi dell’attribuzione dell’assegno divorzile, che costituisce il presupposto necessario per il riconoscimento della pensione di reversibilità, e quella alternativa costituita dalla mera erogazione di una somma ovvero del trasferimento di un altro bene o diritto, il cui conferimento preclude il riconoscimento per il futuro di una nuova domanda a contenuto economico, dovendosi ritenere che la suddetta corresponsione una tantum sia idonea a definire stabilmente i rapporti economici fra le parti e tale a determinare un miglioramento della situazione del beneficiario, incompatibile con ulteriori prestazioni aggiuntive, ricompresi i trattamenti pensionistici.

Abbiamo aggiornato la nostra Privacy e Cookie Policy. Se vuoi saperne di più, o se vuoi modificare il tuo consenso clicca su "Maggiori informazioni". Cliccando su "Accetto" all'utilizzo dei cookie impiegati dal nostro sito. Maggiori informazioni