Cassazione n. 13108 del 28 maggio 2010

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Ritenuta la riconducibilità ad assegno divorzile di tutte le attribuzioni patrimoniali concordate in sede di divorzio o successivamente, dalle quali il beneficiario ritrae utilità derivanti dall'assistenza solidaristica dovuta all'ex coniuge economicamente più debole, la donazione di un usufrutto di un immobile all'ex coniuge da parte dell'altro ex coniuge, successivamente deceduto, equivale alla corresponsione "una tantum " dell'assegno di divorzio : l'ex coniuge superstite ha, pertanto, diritto di godere della pensione di riversibilità, in tutto, od in parte se l'ex coniuge ha, dopo il divorzio , contratto nuovo matrimonio.

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