Cassazione civile n. 2347 del 17 febbraio 2001

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Le agevolazioni di cui all'art. 19 della legge n. 74 del 1987 operano con riferimento a tutti gli atti e convenzioni che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare, sotto il controllo del giudice, i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all'uno o all'altro coniuge. Dunque. va ritenuto esente da in.v.im. il conguaglio in denaro a fronte di un trasferimento immobiliare attribuito a uno dei coniugi in sede di conciliazione giudiziale sulla scioglimento della comunione dei beni, nell'ambito del giudizio di divorzio , il relativo verbale costituendo parte integrante del medesimo).

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