CASS. 05/04/2019 N°17908

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In caso di cessione della proprietà della casa coniugale ad un coniuge il trasferimento può essere sottoposto ad azione revocatoria da parte dei creditori allorché si dimostri che la moglie acquirente era a conoscenza dello stato di insolvenza ed i debiti sono sorti in epoca precedente alla separazione dei coniugi.

Il trasferimento di proprietà della casa rientra nelle attribuzioni patrimoniali attuative nello spirito degli accordi di sistemazione dei rapporti economici vicendevoli.

Tali attribuzioni non hanno le caratteristiche di per sé della donazione (istituto estraneo al contesto tipico della separazione personale caratterizzato dalla dissoluzioni delle ragioni della convivenza materiale e morale) bensì devono considerarsi tipiche e caratterizzate dall’obbiettiva onerosità allorché si provveda alla sistemazione dei rapporti patrimoniali in un sistema solutorio compensativo.

Ciò nonostante egualmente possono essere revocate ove ricorrano gli estremi di cui all’art. 2901 c.c..

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