Cass. 02/12/2019 n° 31359

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Il fatto che l’ex moglie abbia ottenuto l’assegno divorzile di € 1.000,00 non esclude il suo diritto ad una rivalutazione di tale assegno in quanto la Corte d’Appello ha omesso di considerare il contributo fornito dalla stessa al patrimonio familiare ed alle vette economiche conseguite dal marito.
Infatti come insegna Cass. n° 18287/18 l’assegno divorzile al quale deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, comporta che il giudice deve effettuare una valutazione comparativa delle condizioni economiche/patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dalla donna alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.
Conseguentemente non avendo la Corte d’Appello, né valutato i redditi dei coniugi comparativamente fra loro, né determinato l’apporto economico dato dalla donna, la quale aveva rinunciato agli studi universitari ed all’eventuale carriera in tal senso per dedicarsi alla cura della figlia, questa dovrà riesaminare il caso alla luce dei principi indicati dalla Corte Suprema.

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