Si può configurare un diritto del coniuge già in comunione dei beni ai proventi dell'attività separata svolta dall'altro coniuge, ai sensi dell'art. 177 lett. c) c.c., quando questi ultimi non siano stati consumati, anche per fini personali, in epoca precedente lo scioglimento della comunione ma ciò purché siano maturati quando la comunione legale era ancora in atto.