Cassazione n. 23668 del 6.11.2006

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In tema di assegno della separazione, la facoltà del giudice di ordinare al terzo creditore del coniuge obbligato di pagare il proprio debito direttamente nelle mani dell’avente diritto all’assegno, prescinde del tutto dal ritardo nel pagamento e dalla entità dell’assegno.

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