Trib. minorenni Bari 29 giugno 2011

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L'art. 155 comma 1 c.c., come novellato dalla l. n. 54 del 2006, stabilisce che il titolare dell'interesse giuridicamente protetto è solo il minore e non l'ascendente od il parente. Pertanto, i soggetti interessati, qualora ricorrano gli estremi di una condotta genitoriale pregiudizievole ex art. 333 c.c. per l'assenza di contatti tra nonni e nipote, possono chiedere al competente tribunale per i minorenni l'adozione dei provvedimenti convenienti nell'interesse della prole minorenne, ai sensi del combinato disposto degli art. 336 c.c. e art. 38 comma 1 disp. att. c.c., fermo restando la loro mancanza di legittimazione ad intervenire nel giudizio di separazione personale dei coniugi. Tale principio è volto a riconoscere ai nonni la legittimazione ad adire il giudice minorile per ottenere un provvedimento ai sensi dell'art. 333 c.c., che consenta loro di incontrare il nipote, nel caso in cui sia ai medesimi impedita dai genitori la relativa frequentazione. A tal riguardo, sebbene un provvedimento giurisdizionale "innominato" non possa imporre la serenità dei rapporti del minore con i propri parenti, è pur sempre compito del giudice minorile intervenire al fine di garantire, nell'interesse del minore, serenità ed equilibrio in occasione del normale svolgimento dei suddetti rapporti.

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