Cass. n. 33719 del 11 maggio 2010

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Assume rilevanza penale la condotta del genitore affidatario che ometta di informare circa il luogo di propria dimora quello non affidatario, impedendo così a costui di intrattenere un qualsiasi libero e sereno rapporto con i propri figli. Né può farsi carico al soggetto passivo di non essersi attivato, pur avendone ll’stratta possibilità, per individuare, di volta in volta, il luogo di residenza del coniuge separato, gravando su quest’ultimo l’obbligo di comunicare i suoi spostamenti all'altro genitore, onde porlo nella condizione più agevole per esercitare le sue prerogative genitoriali. Detta condotta non può essere scriminata neanche dalla circostanza che l’ex si sia sottratto al suo obbligo di contribuire economicamente al mantenimento dei figli minori, non sussistendo un rapporto di sinallagmaticità tra il diritto di visita del genitore non affidatario ed il dovere del medesimo di fornire i necessari mezzi di sussistenza.

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